Ordinanza n.82 del 1987

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ORDINANZA N. 82

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122 d.l. Presidente della regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia - sul ricorso proposto da Testuzza Giuseppe ed altra c/ Ente ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione della regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122 del d.lgs. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (ordinamento degli enti locali siciliani), convalidato con l. reg. Sic. 15 novembre 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 108, primo comma, Cost., sotto il profilo che le disposizioni in tema di controllo sui conti degli enti ospedalieri della Sicilia prevedono un sistema di controllo analogo a quello descritto dalle norme censurate e tale da rendere meramente eventuale l'esercizio della giurisdizione contabile da parte della Corte dei conti;

Considerato che con l. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti ospedalieri sono stati soppressi e che con legge reg. Sic. 12 agosto 1980, n. 87, sono state istituite le unità sanitarie locali;

che con le successive leggi regionali 18 aprile 1981, n. 69, 23 dicembre 1985, n. 52 e 22 aprile 1986, n. 20 (approvata il 13 marzo 1986) sono state precisate le attribuzioni degli organi delle uu.ss.ll. e che é stato altresì disciplinato il rendiconto generale ed il relativo procedimento di controllo (attraverso la trasmissione alla commissione provinciale di controllo, dopo il parere della Giunta regionale e l'approvazione da parte dell'Assemblea generale);

che si rende di conseguenza necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE