ORDINANZA N. 81
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo comma, 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma, decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852 convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1978 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Garbarino Albino, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, con ordinanza in data 15 dicembre 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. ed in relazione al principio fissato nell'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, relativo alla commisurazione delle sanzioni alla gravità delle violazioni, questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito in legge, con modificazioni, con l. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono (ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria) il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorché tardivo adempimento;
b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece é previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.
Considerato che gli artt. 43, 48 (richiamato dall'art. 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, nel testo modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 31) e 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati sostituiti con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94) che ha in particolare interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;
che si rende dunque necessario - in conformità con quanto già statuito da questa Corte con ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che gli atti siano restituiti al giudice a quo, perché riesamini la rilevanza delle sollevate questioni alla luce delle sopravvenute innovazioni normative;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE