SENTENZA N. 79
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma e 6, quinto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione all'art. 4, n. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto dalla S.p.a. Italiana Incendi e Rischi diversi, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto
Nel giudizio conseguente al ricorso proposto dalla S.p.a. Italiana
Incendi e Rischi diversi avverso la separata iscrizione a ruolo, ai fini
dell'ILOR, dei redditi relativi a taluni fabbricati posseduti dalla Società
stessa,
Va chiarito che
Interveniva davanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, infatti, l'art. 40 del d.P.R. 597/73, richiamato dall'ordinanza, riguarda soltanto i redditi di impresa commerciale attribuibili a persone fisiche, o a società in nome collettivo o in accomandita semplice, e non quindi a società di capitali come la ricorrente, per cui a queste non si applica il criterio di separata trattazione degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.
Considerato in diritto
1. - La questione non é fondata. É ben vero che - come pure notava
l'Avvocatura - l'ordinanza non rileva espressamente che, in realtà, lo stesso
art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 (di cui viene impugnato il terzo comma), dispone,
però, al successivo quinto comma che "per i redditi fondiari l'imposta é
applicata separatamente per anno solare anche nei confronti dei soggetti
indicati nel secondo e terzo comma". É da escludere, però, che i giudici
tributari non se ne siano accorti - come ritiene l'Avvocatura - e che perciò non
ne abbiano tenuto conto; infatti, il richiamo all'art. 6 comma quinto dello
stesso decreto e all'art. 40 del del d.P.R. n. 597/1973 dimostra che
Ma proprio per questo non é esatto che il citato richiamo al combinato disposto dell'art. 6 comma quinto del d.P.R. n. 599/1973 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 597/1973 sia senza significato, in quanto per essi - sempre ad avviso dell'Avvocatura - l'esclusione dalla separata tassazione dei redditi da fabbricati riguarderebbe soltanto persone fisiche o società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Non é esatto perché l'Avvocatura non ha considerato che l'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, estende le disposizioni dell'art. 40 citato "anche alle società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche": per cui anche la società ricorrente sarebbe ammessa a beneficiarne.
Così inteso, pertanto, il quesito proposto dalla Commissione tributaria milanese di primo grado si rivela diretto a conoscere se queste ultime disposizioni richiamate dal comma quinto dell'art. 6 dell'impugnato decreto, si pongano o non in contrasto con la delega legislativa al Governo, che non ne fa espressa menzione, e perciò con l'art. 76 Cost.
Sotto questo riflesso, però, deve riconoscersi che l'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, é comunque immune da ogni censura, perché in esso non vi é assolutamente nulla che, nemmeno apparentemente, si ponga in contraddizione con i principi della delega.
Resta, invece, il problema dell'art. 6, quinto comma, in relazione alle altre richiamate disposizioni; le quali ultime, se non compaiono - come sarebbe stato preferibile - nel dispositivo, sono però citate e considerate nella parte motiva dell'ordinanza.
Ebbene, non si vedono ragioni per ritenere che il denunziato quinto comma dell'art. 6, e le norme ad esso correlate, violino i principi della legge delega la quale, se dispone che i redditi da fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti dell'ILOR, lo fa perché ragionevolmente intende che i redditi dell'impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da altri cespiti che, per essere all'impresa estranei, hanno necessariamente natura diversa.
Ma, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio dell'impresa, é evidente che anch'essi di questa diventano elementi, contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale complessivo che viene accertato ai fini dell'I.R.P.E.G., e sul quale va poi applicata l'ILOR di cui si va parlando. Perciò, quando il legislatore delegato dispone in questo senso, non solo non tradisce i principi enunciati nella legge delega, ma anzi li attua rendendo esplicito il significato meno palese delle norme deleganti.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 4, comma terzo, e 6, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione all'art. 4 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e all'art. 75 Cost.: questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza 28 settembre 1979 (n. 861 Reg. ord. 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE