Sentenza n.72 del 1987

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SENTENZA N. 72

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Virgilio ANDRIOLI, Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 1ø febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1979 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Telesco Alfredo ed altri e S.p.a. Strade Ferrate Secondarie Meridionali, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1979 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Landi Ivano ed altri e CO.PI.T., iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza (R.O. n. 380 del 1979) emessa il 21 febbraio 1979 il Pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), nella parte in cui le note esplicative n. 18 e n. 22 non prevedono che possa essere inquadrato nel livello 6ø, con la qualifica di "operaio tecnico" e decorrenza 1ø gennaio 1978, anche l'agente che sia stato già promosso per anzianità alla qualifica di "operaio provetto".

Il Pretore, premesso che secondo l'articolo in questione al personale di cui al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 "possono essere assegnate qualifiche previste dalle allegate tabelle secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse", rileva che le tabelle contemplano l'inquadramento dell'agente, avente la qualifica di "operaio provetto" secondo la legge 6 agosto 1954, n. 858, al livello 7ø come "operaio specializzato", se si tratta di agente promosso a quella qualifica per anzianità (nota esplicativa n. 18); al 6ø livello come "operaio tecnico", se la qualifica di "operaio provetto" é stata raggiunta per promozione, previo superamento di prova di esame tecnico-professionale ovvero per merito comparativo ovvero per sentenza definitiva (nota esplicativa n. 22).

Precisa al riguardo l'ordinanza che i ricorrenti, già dipendenti da imprese appaltatrici di servizi ferroviari, si erano visti riconoscere con sentenza della Corte d'Appello di Salerno 7 maggio 1974 il diritto all'inserimento nei ruoli organici della S.S.F.S.M. con qualifica di operai di 1a classe (grado 6ø del contratto collettivo 15 dicembre 1937) e con decorrenze varianti dal 15 novembre 1959 al 2 marzo 1962.

A seguito di tale sentenza, gli attuali ricorrenti vennero inquadrati come "operai provetti" atteso che il regolamento interno per le promozioni del personale in vigore dal 1ø gennaio 1970, prevedeva che la promozione ad "operaio provetto" si conseguisse dopo 10 anni di anzianità nella qualifica di operaio di 1a classe.

Lo stesso regolamento prevedeva pure che la qualifica di "operaio provetto" potesse conseguirsi per "esame per promozione accelerata", dopo almeno due anni di permanenza nella qualifica inferiore.

Escluso che nel caso di specie, ricorra l'ipotesi di agenti promossi per sentenza definitiva, in quanto la pronunzia giudiziaria riguardante i ricorrenti ha solo affermato il loro diritto all'inquadramento nei ruoli organici con la qualifica di operaio di 1a classe, il Pretore osserva che il caso di specie rivela la irrazionalità del disposto legislativo. "Gli attori si sono trovati ad essere direttamente inquadrati per anzianità nella qualifica di operai provetti, senza aver avuto così la possibilità di partecipare agli esami per promozione accelerata".

Ciò premesso il Pretore ritiene che le norme sopra richiamate sembrano porsi in contrasto con l'art. 35 in quanto l'elevazione professionale (con attribuzione delle mansioni di operaio tecnico dal 1ø gennaio 1978) viene esclusa per i promossi per anzianità. Ed altresì con l'art. 3, in quanto si discrimina del tutto irrazionalmente tra situazioni identiche (lavoratori che svolgono le identiche mansioni ed hanno pari capacità professionale).

2. - Con ordinanza (R.O. n. 921 del 1979) in data 17 ottobre 1979 il Pretore di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della nota (n. 3) posta alla qualifica di bigliettaio scelto di cui al livello 9ø delle tabelle allegate alla legge 1ø febbraio 1978, n. 30, che limita all'agente in servizio con tale qualifica il riconoscimento del livello 8ø ad personam sino ad esaurimento. Secondo il Pretore tale previsione integra "un trattamento differenziato e più (recte, meno) favorevole" per coloro che all'entrata in vigore della legge n. 30 del 1978 non avevano ancora maturato il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto, in base alla precedente normativa, pur trovandosi nelle medesime condizioni in ordine ai requisiti soggettivi e alle mansioni esercitate. Di qui il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non é previsto il rispetto, quanto meno sotto l'aspetto retributivo, dei diritti e delle aspettative, riconosciute dalla precedente legislazione, per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

3. - In entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Nella memoria, depositata il 31 luglio 1979 per il primo giudizio, si osserva che la legge n. 30 del 1978, nel prevedere un inquadramento tabellare diverso da quello stabilito nella legge n. 858 del 1954, ha anche sancito criteri di più rigorosa professionalità delle varie qualifiche. In relazione alla vecchia qualifica di "operaio provetto" ha introdotto due qualifiche diverse, corrispondenti a due differenti livelli di professionalità: la prima di "operaio specializzato" - livello 7ø pari a quella di "operaio provetto" - la seconda di "operaio tecnico", di livello 6ø.

"Tale normativa non contrasta con gli articoli 35 e 3 della Costituzione: non con l'art. 35, perché anzi la ratio di essa é proprio quella di curare l'elevazione professionale dei lavoratori; non con l'art. 3, in quanto il principio di eguaglianza sancito, non esclude differenti trattamenti, in relazione a differenti situazioni soggettive e tali sono indubbiamente le condizioni degli operai provetti che hanno conseguito la qualifica per anzianità, ovvero attraverso l'accertamento della specifica capacità professionale".

Nella memoria, depositata il 4 marzo 1980 per il secondo giudizio, si assume che il diverso trattamento operato dal legislatore trova giustificazione nella diversità di situazioni giuridiche, essendo differenti la posizione di chi abbia conseguito una qualifica e la posizione di chi tale diritto non abbia comunque ancora maturato. In sostanza la legge ha garantito il rispetto dei diritti già acquisiti dagli agenti in base alla precedente disciplina, mentre per coloro che non avevano ancora maturato la promozione a bigliettaio scelto non si poneva alcun problema di rispetto del diritto quesito.

Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano entrambi questioni circa l'applicazione della medesima normativa. Possono essere riuniti, pertanto, ai fini di un'unica pronuncia.

2. - Con la legge 6 agosto 1954, n. 858 furono approvate le tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Alla classe settima venne assegnato l'operaio provetto, definito "agente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità" (note esplicative: n. 4).

Sennonché, la successiva legge 1ø febbraio 1978, n. 30 - innovando sul punto - mantenne l'iscrizione al settimo livello dell'operaio provetto pervenuto alla qualifica per anzianità, denominato ora operaio specializzato; coevamente inquadrò al superiore livello (sesto), con la denominazione di operaio tecnico, l'agente che avesse ottenuto la qualifica di provetto "previo superamento di esame tecnico-professionale ovvero per merito comparativo" (oltreché in forza di giudicato).

Secondo il Pretore di Napoli (ord. n. 380 del 1979) la norma (legge n. 30/1978: art. 1, secondo comma e note tabellari nn. 18 e 22) risulterebbe lesiva nei confronti degli operai provetti promossi ad anzianità ed assegnati, quindi, al 7ø livello rispetto a quegli altri con identica qualifica di base, ottenuta - tuttavia - previa esame ed inquadrati al livello 6ø.

Ciò in contrasto con l'art. 3 per irrazionalità in radice del disposto legislativo che così non consente a tutti i precedenti operai provetti, unica essendo la matrice di partenza, di venire inquadrati nella superiore qualifica tecnica a far tempo - giusta l'art. 12 della legge - dal 1ø gennaio 1978. Gli agenti promossi ad anzianità sarebbero stati privati altresì - si assume - della possibilità di elevazione professionale, garantita dall'art. 35 Cost.

3a. - Non ricorre, intanto, lesione del principio qui da ultimo enunciato: la formazione e la elevazione professionale, ricomprese ovviamente nella più generale tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (primo e secondo comma dell'art. 35) si prospettano, anche letteralmente, con una portata introduttiva assai ampia perché si possano trarne immediati criteri di risoluzione dei singoli problemi nell'area del rapporto di lavoro, inerenti cioè alla diretta assegnazione e allo specifico inserimento di personale in tabelle, all'uopo predisposte (cfr. sentenza n. 10 del 1980).

D'altra parte, come adombra l'Avvocatura dello Stato, il diverso inquadramento - migliorativo per coloro che si fossero assoggettati a prova d'esame - tenderebbe proprio ad esprimere quel criterio professionalmente formativo insito nel dettato costituzionale.

3b. - Questa considerazione porterebbe a ravvisare infondato - nei suoi termini generali di assunta incoerenza - anche il sospetto di lesione dell'art. 3 Cost. Peraltro, uno stretto esame, nell'ambito delineato dalla fattispecie prospettata dal remittente, porta a desumere che gli interessati avevano ottenuto il riconoscimento della qualifica sol dopo essere stati costretti ad agire - e vittoriosamente - in giudizio onde ottenere, nei confronti dell'Azienda datrice di lavoro, una dichiarazione di esistenza solo fittizia dei contratti di appalto che in apparenza li aveva vincolati; con conseguente ed immediato riconoscimento, al contrario, di un effettivo rapporto di dipendenza organica dalla società medesima.

In virtù di tal giudicato, che riconobbe "il diritto degli attori all'inserimento nei ruoli", costoro pervennero - adunque - al loro inquadramento ad anzianità, per normale automatico sviluppo della pregressa carriera, riconosciuta senza che si rendesse esperibile, ovvero fosse stato per essi reso possibile avanti al momento formale dell'immissione, un anticipato esame professionale di capacità tecnica.

Sicché in questi rigorosi puntuali limiti la questione appare fondata: nel senso che la norma si prospetta, ex art. 3 Cost., non di bastevole ragionevolezza per aver omesso di disporre l'inquadramento quale operaio tecnico di sesto livello nei riguardi di chi (già operaio provetto), per accertata responsabilità dal datore di lavoro, non fosse stato posto in grado di sostenere (per superarla) la prova d'esame richiesta dalla nota 22.

4. - La menzionata legge addivenne inoltre ad accorpare le due qualifiche di "bigliettaio" e di "bigliettaio scelto" nell'unico livello (9ø) di bigliettaio, statuendo però (nota n. 3) che all'agente già in servizio quale "scelto" venisse "assegnato ad personam il livello 8ø, sino ad esaurimento".

Il Pretore di Pistoia (ord. n. 921 del 1979) ravvisa irrazionale ex art. 3 Cost. siffatta disposizione poiché lesiva - afferma delle aspettative di quegli agenti che all'entrata in vigore della norma non avessero ancora maturato il diritto alla preesistente ed ora abolita qualifica di bigliettaio scelto.

La questione non é fondata.

Eccepisce correttamente l'Avvocatura generale dello Stato come gli agenti che non avessero ancora acquisito, al momento della nuova norma, il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto versino in una posizione ben diversa, di mera aspettativa, rispetto ai soggetti che la qualifica in discorso avevano già maturato e conseguito.

É il caso qui di rilevare che ogni regolamentazione di trapasso dall'una ad altra struttura ordinamentale di progressione implica inevitabilmente talune scelte operative transitorie, sulla base di una discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nell'ambito - come in fattispecie - di coerenti apprezzamenti per la sutura delle situazioni oggettive esistenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 1ø febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6ø) dell'operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1ø gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilità riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma della predetta legge 1ø febbraio 1978, n. 30 sub nota 3 delle relative tabelle, sollevata dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI    

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE