Sentenza n.65 del 1987

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SENTENZA N. 65

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promosso con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1978 dalla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra, Monte dei Paschi di Siena e Marsili Claudio ed altri iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione del Monte dei Paschi di Siena nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per il Monte dei Paschi di Siena e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il 28 aprile 1975 i segretari provinciali delle F.I.B. - C.I.S.L., F.I.D.A.C. - C.G.I.L., U.I.B. - U.I.L. ricorrevano al Pretore di Pisa, ai sensi dell'art. 28 Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70) chiedendo che fosse dichiarato nullo il trasferimento di Barbini Paolo, dirigente di R.A.S., disposto dal Monte dei Paschi di Siena, dalla filiale di S. Giuliano a quella di Pescia, in quanto privo del nulla osta della competente associazione sindacale, prescritto dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori.

Il Pretore con decreto accoglieva la domanda.

Si opponeva il Monte dei Paschi di Siena sostenendo che dovevano essere applicate le limitazioni numeriche di cui all'art. 23 dello stesso Statuto.

Il Tribunale di Siena rigettava l'opposizione.

Appellava il Monte dei Paschi di Siena.

La Corte d'Appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 citato in quanto non potevano trovare applicazione le limitazioni numeriche di cui all'art. 23 trattandosi di due diverse fattispecie e la norma così interpretata violava l'art. 41 Cost.

Invero, i trasferimenti potevano essere bloccati in toto mediante la nomina a dirigente delle R.A.S. di tutti i dipendenti e mediante il diniego dei nulla-osta, di guisa che risultava annullato il potere di organizzazione dell'azienda garantito all'imprenditore dall'art. 41 Cost.

L'ordinanza veniva regolarmente pubblicata e comunicata.

Il Monte dei Paschi di Siena, costituitosi in giudizio, si riservava memoria illustrativa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri interveniva a mezzo dell'Avvocatura dello Stato la quale sosteneva la infondatezza della questione perché la norma censurata andava interpretata nel senso della estensione anche alla fattispecie delle limitazioni numeriche previste dall'art. 23 dello Statuto dei lavoratori per identità di ratio ed inoltre la fraudolenta estensione della nomina a dirigente delle R.A.S. poteva essere repressa mediante le norme sui negozi fraudolenti ed illeciti.

Nell'imminenza dell'udienza il Monte dei Paschi di Siena presentava memoria nella quale condivideva le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato ed, in alternativa, sosteneva la fondatezza della questione in quanto non potevano trovare applicazione le norme sui contratti fraudolenti e sulla simulazione.

Considerato in diritto

1. - La Cortedi Appello di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/70) interpretato nel senso che ai trasferimenti dei dirigenti delle R.A.S. ivi previsti non si applicano le limitazioni numeriche di cui al successivo art. 23 che regola i permessi retribuiti, sicché risulterebbe violato l'art. 41 Cost. in quanto la mancanza di limitazioni renderebbe del tutto nullo il potere di organizzazione dell'azienda garantito all'imprenditore.

2. - La questione é inammissibile.

Invero, l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza. La Corte remittente si é limitata ad affermarne apoditticamente l'esistenza ma non ha minimamente accennato al numero dei dirigenti R.A.S. esistenti presso la filiale di appartenenza del trasferito. Detto accertamento era necessario ed indispensabile ai fini della verifica della concreta ed effettiva operatività dell'eventuale limitazione numerica di cui all'art. 23 dello Statuto dei lavoratori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata, in riferimento all'art. 41 Cost., dalla Corte di Appello di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

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