SENTENZA N. 63
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
prof. Virgilio ANDRIOLI, Presidente
prof. Giuseppe FERRARI,
dott. Francesco SAJA,
prof. Giovanni CONSO,
dott. Aldo CORASANITI,
prof. Giuseppe BORZELLINO,
prof. Renato DELL'ANDRO,
prof. Gabriele PESCATORE,
avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. della
navigazione promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1979 dal Pretore di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Gravino Ciro e S.p.A. Rimorchiatori
Sardi iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'anno 1979;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto di un
marittimo di percepire l'indennità di anzianità, a seguito della cessazione del
suo rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, il Pretore di Napoli ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. nav.
nella parte in cui esclude il diritto all'indennità di anzianità nell'ipotesi
di risoluzione del contratto di arruolamento per fatto imputabile
all'arruolato.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione,
nell'ordinanza di rimessione si sottolinea il carattere anche retributivo
(oltre che previdenziale) dell'indennità di fine rapporto, affermandosi che il
lavoratore non può essere privato di essa senza che venga meno il rapporto tra
retribuzione, qualità e quantità del suo lavoro, garantito dall'art. 36 Cost.
Si cita al riguardo la sentenza 27 giugno
1968, n. 75 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2120 cod. civ., nella parte in cui escludeva il
diritto del lavoratore all'indennità nell'ipotesi di cessazione del rapporto in
seguito a dimissioni volontarie o licenziamento per colpa del lavoratore. Sotto
altro profilo, si deduce la incostituzionalità della norma anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, in quanto, essendo il diritto all'indennità di
anzianità riconosciuto alla generalità dei prestatori di lavoro in ogni caso di
risoluzione del rapporto (art. 9 legge 15 luglio 1966, n. 604), la norma
impugnata opererebbe una discriminazione in danno dei lavoratori marittimi del
tutto ingiustificata.
Davanti a questa Corte non vi sono stati né intervento del Presidente del
Consiglio, né costituzione di parti private.
Considerato in diritto
2. - Il giudice rimettente censura per violazione degli artt. 36 e 3
Cost. l'art. 352 cod.nav., secondo il quale in caso di risoluzione del
contratto di arruolamento a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità é
dovuta all'arruolato, "salvo che la risoluzione avvenga per fatto
imputabile all'arruolato stesso". La norma é conforme al precetto posto
dalla originaria formulazione dell'art. 2120, primo comma, cod. civ.
(anteriore, cioè, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera
della sentenza
20 giugno 1968, n. 75).
Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del contratto di
lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità non era dovuta se il
licenziamento (del lavoratore) fosse da ascrivere a di lui colpa o a dimissioni
volontarie.
Questa Corte, dopo la sentenza n. 75 del
1968, ha avuto occasione di estendere l'ambito di operatività del principio
così sancito, riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli
apprendisti (sent.
29 gennaio 1970, n. 14) o in caso di durata del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inferiore all'anno (sent. 28 dicembre
1971, n. 204) ovvero in caso di licenziamento in tronco del lavoratore
domestico (sent.
4 maggio 1972, n. 85) o, ancora, in caso di destituzione o di dimissioni
volontarie di dipendenti di impresa autoferrotranviaria (sent. 22 giugno
1971, n. 140). Incidendo poi su normative particolari,
Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con l'affermazione
della Corte di cassazione, secondo la quale gli effetti della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, cod. civ.,
influenzano qualsiasi disposizione che privi il lavoratore dimissionario o
licenziato per giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza,
come di ogni altra indennità, comunque denominata, da corrispondersi in
conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile 1974, n.
1136; 11 aprile 1969, n. 1168).
3. - La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetute occasioni di
porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro, le peculiarità del
contratto di arruolamento, sottolineando le ragioni di alcuni rilevanti aspetti
della relativa disciplina: dalla durata della prescrizione (sent. 27 giugno
1973, n. 98) ai limiti del pignoramento della retribuzione del marittimo (sent. 4 aprile
1974, n. 101); dalla titolarità e dalle modalità di esercizio del diritto
di sciopero (sent.
28 dicembre 1962, n. 124) all'applicabilità della disciplina del
licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (sent. 26 maggio
1976, n. 129), e, infine, all'oggetto e alla funzione del rapporto di
lavoro marittimo "in comandata", caratterizzato dalla mancanza della
prestazione del lavoro su nave in navigazione (sent. 13 dicembre
1985, n. 336).
Le peculiarità (e le connesse esigenze) del lavoro del personale
navigante marittimo hanno fondato decisioni quasi sempre preclusive
dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina generale del lavoro
ordinario; mentre quando si é ravvisato il possibile adattamento della
normativa generale al rapporto speciale,
4. - I rapporti tra la disciplina del contratto di arruolamento, posta
dal codice della navigazione, e quella della prestazione di lavoro, subordinato
contenuta nel codice civile, sono regolati dall'art. 1 cod. nav., che sancisce
il principio della priorità dell'applicazione del codice e delle leggi speciali
(oltre che degli usi e dell'analogia) rispetto al ricorso al diritto comune,
dando così prevalenza della normativa propria della materia. Contestualmente al
principio della graduazione di queste fonti,
Sì che qualora - come nel presente caso - l'ordinanza di rimessione
sospetti il contrasto tra l'art. 352 c. nav. e gli artt. 36 e 3 della
Costituzione, ove tale contrasto si riconosca esistente, la caducazione della
norma consegue dalla riconosciuta incompatibilità di essa con la fonte
normativa poziore.
5. - Ritiene inoltre
Può dunque affermarsi che la normativa del contratto di arruolamento,
posta dal codice della navigazione, viene sempre più largamente limitata dalla
produzione dell'autonomia collettiva, cedendo ad essa momenti fondamentali
(contenuto delle prestazioni, durata, retribuzione, sanzioni disciplinari,
ecc.). L'espressione sintetica di questa evoluzione normativa, é contenuta
negli artt. 5, n. 35 e 9 dello schema di disegno di legge (1986) recante delega
al Governo per emanare un nuovo codice della navigazione e la relazione
illustrativa (nn. 3, 20, 41).
Rispetto alla disciplina di taluni degli anzidetti aspetti del contratto
di arruolamento l'autonomia collettiva si é venuta a collocare come fonte
primaria, mentre altre fonti, alle quali era stata attribuita dall'art. 1
posizione prioritaria, hanno assunto ruolo subordinato.
6. - Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione ha peraltro escluso la
priorità attribuita in generale alla contrattazione collettiva (c.c.n.l. per i
marittimi imbarcati su navi da carico da
7. - Ai fini del presente giudizio le considerazioni innanzi svolte
esimono dall'affrontare il tema dell'applicabilità al contratto di arruolamento
della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e dei riflessi sulla fattispecie della
già ricordata legge 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del
trattamento di fine rapporto di lavoro (cfr. n. 5). Invero l'ordinanza di
rimessione, emanata il 17 aprile 1979, si riferisce a contratto di
arruolamento, cessato il 7 settembre 1977 (il ricorso avanti il pretore nella
qualità di giudice del lavoro era stato proposto l'11 novembre 1978) e l'art. 5
della legge n. 297 del 1982 dichiara non applicabile la normativa da essa posta
ai prestatori di lavoro in caso di rapporto già cessato all'atto dell'entrata
in vigore della legge stessa (1ø giugno 1982). Sì che non interessa precisare
se ed in quali limiti l'art. 4 della legge n. 297 cit. operi sul trattamento di
fine rapporto previsto dal novellato art. 2120 c. civ.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella parte
in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la
risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per
fatto imputabile all'arruolato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 2
marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE