ORDINANZA N. 59
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n.130 (sub art.10 legge 18 aprile 1975 n.148) (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cuminetti Silvio ed altri e Ente Ospedaliero Ospedali Riuniti di Parma ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 il Pretore di Parma in
funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimitā
costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n.130
(sub articolo
che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo di qualificare correttamente il tirocinio ospedaliero come periodo di perfezionamento degli studi ha concluso per l'inapplicabilitā dei principi di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, per l'infondatezza della questione;
Considerato che con la sentenza n. 210 del 1985 questa Corte ha giā chiarito che il tirocinio pratico di cui alla legge 18 aprile 1975 n.148, non integrando "un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale é esercitato" (consistendo in attivitā "esclusivamente rivolte a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri"), non risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost.;
che pertanto quanto giā deciso con la citata sentenza n. 210 del 1985 ha privato l'odierna questione dei suoi termini essenziali;
che non sono state prospettate ragioni tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimitā
costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130
(articolo introdotto dall'art.
Cosė deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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