Ordinanza n.59 del 1987

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ORDINANZA N. 59

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n.130 (sub art.10 legge 18 aprile 1975 n.148) (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cuminetti Silvio ed altri e Ente Ospedaliero Ospedali Riuniti di Parma ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 il Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n.130 (sub articolo 10 l. 18 aprile 1975 n.148), in quanto esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a frequentare il "tirocinio pratico", per contrasto con l'art. 36 Cost.;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo di qualificare correttamente il tirocinio ospedaliero come periodo di perfezionamento degli studi ha concluso per l'inapplicabilità dei principi di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, per l'infondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 210 del 1985 questa Corte ha già chiarito che il tirocinio pratico di cui alla legge 18 aprile 1975 n.148, non integrando "un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale é esercitato" (consistendo in attività "esclusivamente rivolte a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri"), non risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost.;

che pertanto quanto già deciso con la citata sentenza n. 210 del 1985 ha privato l'odierna questione dei suoi termini essenziali;

che non sono state prospettate ragioni tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130 (articolo introdotto dall'art. 10 l. 18 aprile 1975 n. 148) sollevata dal Pretore di Parma in riferimento all'art. 36 Cost. con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

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