Ordinanza n.58 del 1987

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ORDINANZA N. 58

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Marzi Luigia e l'I.N.P.S. iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione di Marzi Luigia e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n.153 - che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - nella parte "in cui limita alla sola +...retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi...+, il previsto divieto di cumulo parziale (recte totale) delle +...quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria...+ con altri redditi personali del pensionato", in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che oggetto del giudizio a quo é la pretesa della ricorrente Marzi Luigia di cumulare integralmente la pensione di vecchiaia, della quale é titolare, con la retribuzione percetta in dipendenza della prestazione di lavoro subordinato, pretesa che l'art. 20 l. n. 153 del 1969 consente solo nella misura del 50% delle quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e invalidità;

che il Pretore osserva come la norma non sarebbe "sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sul piano della ragionevolezza" ( come tale in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) in quanto "la disposizione impugnata non estende ad altri redditi personali dei pensionati, aventi fonte diversa dal rapporto di lavoro subordinato (quali i redditi da lavoro autonomo, da attività professionali o commerciali, da capitali, da impresa, da immobili etc.)", il suddetto cumulo con le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria, "in danno" soltanto dei titolari di redditi da lavoro subordinato (oltre che di pensione);

che si é costituita in giudizio Luigia Marzi, nella cui memoria si insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma associandosi ai dubbi espressi nell'ordinanza di rimessione;

che proprie deduzioni sono state depositate anche dall'INPS, rilevandosi come "la inosservanza del principio ugualitaristico é costituzionalmente sindacabile per violazione ingiustificata della sfera giuridica del soggetto e non allorché il legislatore non intende estendere, ad altre categorie, determinate misure restrittive nel godimento di alcuni benefici";

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto già decisa dalla Corte (sent. n. 30 del 1976);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (sostitutivo dell'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488) prospettata in riferimento all'art. 3 Cost. negli stessi termini e con identiche argomentazioni é stata già oggetto di giudizio da parte di questa Corte, che con la sentenza n. 30 del 1976 la dichiarò infondata (anche sotto altri profili di assunta incostituzionalità ex artt. 4, 35, 36, 38 Cost.) ravvisando differenti condizioni soggettive ed oggettive tra i soggetti posti a confronto (pensionati aventi un ulteriore reddito da lavoro dipendente da un lato e pensionati fruenti di altri redditi personali dall'altro);

che il giudice a quo, ancorché a motivata conoscenza della detta sentenza, non adduce valide ragioni atte a indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

        dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - articolo che ha sostituito l'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 - sollevata dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE