ORDINANZA N. 58
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Marzi Luigia e l'I.N.P.S. iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1979;
Visti gli atti di costituzione di Marzi Luigia e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal Pretore di Parma
in funzione di giudice del lavoro é stata sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art.
che oggetto del giudizio a quo é la pretesa della ricorrente Marzi Luigia
di cumulare integralmente la pensione di vecchiaia, della quale é titolare, con
la retribuzione percetta in dipendenza della prestazione di lavoro subordinato,
pretesa che l'art.
che il Pretore osserva come la norma non sarebbe "sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sul piano della ragionevolezza" ( come tale in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) in quanto "la disposizione impugnata non estende ad altri redditi personali dei pensionati, aventi fonte diversa dal rapporto di lavoro subordinato (quali i redditi da lavoro autonomo, da attività professionali o commerciali, da capitali, da impresa, da immobili etc.)", il suddetto cumulo con le pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria, "in danno" soltanto dei titolari di redditi da lavoro subordinato (oltre che di pensione);
che si é costituita in giudizio Luigia Marzi, nella cui memoria si insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma associandosi ai dubbi espressi nell'ordinanza di rimessione;
che proprie deduzioni sono state depositate anche dall'INPS, rilevandosi come "la inosservanza del principio ugualitaristico é costituzionalmente sindacabile per violazione ingiustificata della sfera giuridica del soggetto e non allorché il legislatore non intende estendere, ad altre categorie, determinate misure restrittive nel godimento di alcuni benefici";
che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto già decisa dalla Corte (sent. n. 30 del 1976);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art.
che il giudice a quo, ancorché a motivata conoscenza della detta sentenza, non adduce valide ragioni atte a indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE