Ordinanza n.57 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 57

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1979 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria, il 18 aprile, 16 e 17 maggio 1977 ed il 7 gennaio 1980 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo (n. 10 ordd.) e il 6 ottobre 1983 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia, iscritte al n. 411 del registro ordinanze 1979, ai nn. da 573 a 582 del registro ordinanze 1982 e al n. 1253 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 dell'anno 1979, nn. 25, 32 e 39 dell'anno 1983 e al n. 91-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 per contrasto con l'art. 76 Cost. dalle ordinanze seguenti:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (ord. n. 411/1979 R.O.);

2-11) dieci ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Sanremo pervenute tutte il 22 luglio 1982 ed emesse il 18 aprile 1977 (ord. n. 573/1982 R.O.), il 16 maggio 1977 (ordd. nn. 574, 576-581/1982 R.O.), il 17 maggio 1977 (ord. n. 575/1982 R.O.) e il 7 gennaio 1980 (ord. n. 582/1982 R.O.);

che i giudizi vertono, nei termini della rimessione, sulla richiesta della riduzione della relativa soprattassa ex art. 23, ultimo comma, d.P.R. n. 643/1972;

che i Collegi a quibus, hanno osservato, in proposito, come l'ultimo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972, "richiamando le riduzioni stabilite in materia di soprattasse per l'imposta di registro, non consente allo stato attuale una pratica applicazione, in quanto la legge di registro prevede riduzioni unicamente in materia di pene pecuniarie e non anche di soprattasse". Da ciò deriverebbe l'equiparazione tra chi presenta la dichiarazione INVIM con un giorno di ritardo e chi non la presenta affatto. La norma, così disponendo, si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 76 Cost. in quanto non verrebbe rispettata la direttiva della legge-delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10, n. 11 che prescrive "la migliore commisurazione delle sanzioni alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni";

che la questione é stata sollevata, altresì, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con ordinanza emessa il 6 ottobre 1983 (pervenuta il 16 novembre 1984, ord. n. 1253/1984 R.O.), nel giudizio di appello avverso la decisione del 27 febbraio 1982 della Commissione tributaria di primo grado. Con tale ordinanza viene coinvolto nell'impugnativa, null'altro specificamente risultando in ordine agli accertamenti compiuti in primo grado, anche il primo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972 in quanto "prevede la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduale tra un minimo e un massimo (a differenza della pena pecuniaria prevista per altri tributi, in relazione ai quali é consentita per di più la riduzione in caso di limitato ritardo)" in contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla citata direttiva di cui alla legge-delega n. 825/1971 (art. 10, n. 11);

che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 411/79, 573/82, 1253/84, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i Collegi rimettenti prospettano questioni connesse alla applicazione della medesima normativa, talché va disposta la riunione dei giudizi;

che relativamente alle ordinanze n. 411 del 1979 R.O.; nn. 573 e 582 del 1982 R.O. (queste ultime, come sopra esposto, emesse tutte nel 1977) é peraltro sopravvenuto il d.l. 10 luglio 1982 n. 429 convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982 n. 516, il cui art. 31, comma quarto, ha disposto che "per le altre controversie pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981", relative tra l'altro anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, "le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...";

che nelle fattispecie dedotte, non essendo in contestazione la valutazione dell'Ufficio ma solo l'applicazione della soprattassa, si deve ritenere che la dovuta imposta INVIM decennale sia stata versata;

che pertanto si appalesa necessario un nuovo esame della rilevanza della sollevata questione da parte dei giudici rimettenti in relazione alla sopravvenuta normativa (cfr. ord. n. 152 del 1984);

che puntuali nuove motivazioni in punto di rilevanza si appalesano del caso anche in ordine all'indicata ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia poiché riferibile alla precedente decisione di primo grado resa adì 27 febbraio 1982;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (ordinanza n. 411/1979), di Sanremo (ord. 573-582/1982) e alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (ordinanza n. 1253/1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

.