Ordinanza n.55 del 1987

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ORDINANZA N. 55

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti); degli artt. 57 e 63 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in l. 29 febbraio 1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1ø giugno 1977 n. 285, sulla occupazione giovanile); dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 convertito in l. 26 settembre 1981 n. 537); dell'art. 14 della l. 26 aprile 1982 n. 181; degli artt. 4 e 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 33 della l. 27 dicembre 1983 n. 730, promossi con le ordinanze emesse il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Verona, il 29 aprile 1985 dal Pretore di Napoli, il 17 marzo 1986 dal Pretore di Reggio Calabria, il 12 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, il 23 aprile 1986 e il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Pescara, il 31 marzo 1985 e il 28 febbraio 1985 dal Pretore di L'Aquila e tre ordinanze emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente al n. 146 del R.O.1983, ai nn. 356, 416, 428, 440, 441, 445, 446, 490, 491 e 492 del R.O. 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 198 dell'anno 1983 e nn. 40, 41 e 42 della 1a s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Campanelli Andrea ed altri e di Rossi Luciano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la normativa relativa ai contributi sociali di malattia dovuti dai liberi professionisti per gli anni 1980-1984 é stata oggetto di impugnativa da parte di diversi Pretori; in particolare va rilevato che:

1) con ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di Verona é stato impugnato l'art. 3, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 146/1983 R.O.);

2) con ordinanza emessa il 29 aprile 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986 dal Pretore di Napoli é stato impugnato l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638 con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost. (ord. n. 356/1986 R.O.);

3) con ordinanza emessa il 17 marzo 1986 dal Pretore di Reggio Calabria sono stati impugnati gli artt. 57 e 63 l. n. 833/1978 con riferimento all'art. 3 Cost. nonché gli artt.1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 416/1986 R.O.);

4) con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 (pervenuta il 23 maggio 1986) dal Pretore di Firenze gli artt. 57, secondo comma, e 63, terzo e quinto comma, l. n. 833/1978, 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12, sesto ed ultimo comma, d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, primo, quarto e sesto comma, l. n. 181/1982, 4, quarto comma, 14, primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33, primo e terzo comma, l. n. 730/1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (ord. n. 428/1986 R.O.);

5) con ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dal Pretore di Pescara gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 440/1986 R.O.);

6) con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Pretore di Pescara gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 con riferimento all'art. 3 Cost. (ord. n. 441/1986 R.O.);

7) con ordinanza emessa il 31 marzo 1985 (pervenuta il 29 maggio 1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt.1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. 445/1986 R.O.);

8) con ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 (pervenuta il 29 maggio 1986) dal Pretore di L'Aquila gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. 730/1983, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost. (ord. n. 446/1986 R.O.);

9-11) con tre ordinanze emesse il 5 maggio 1986 dal Pretore di Bologna gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost. (ord. n. 490-492/1986 R.O.);

che le menzionate disposizioni vengono denunciate, ex artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui determinano la misura fissa, quella percentuale, nonché il massimale, per il contributo sociale di malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso - si assume - rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, da coloro non tenuti, prima della legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali), dai lavoratori dipendenti: ciò a parità di reddito e di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa, dalla capacità contributiva di ciascuno;

che l'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833 viene sospettato di illegittimità costituzionale nella parte in cui affida al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di questa partecipazione, senza fissare alcun criterio direttivo, in contrasto con "la regola della riserva di legge relativa" di cui all'art. 23 Cost.;

che il d.P.R. n. 538/1980 é stato oggetto di impugnazione poiché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispongono gli artt.76 e 77 Cost.;

che l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) contrasterebbe:

- con l'art. 101, secondo comma, Cost. poiché, essendo norma sostanzialmente di natura innovativa anziché di interpretazione autentica, avrebbe compromesso e limitato il potere spettante al giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione;

- con l'art. 53 Cost., nella parte in cui verrebbe a imporre, retroattivamente, un prelievo di carattere fiscale, non prevedibile dal contribuente, e quindi presumibilmente su redditi già consumati;

- con gli artt. 3 e 53 Cost.:

a) nella parte in cui, per i liberi professionisti aventi reddito anche da lavoro dipendente ovvero derivante da pensione, impone un duplice contributo (relativamente cioé ai due redditi) per il fruimento del medesimo servizio, a differenza di tutti gli altri soggetti tenuti ad un'unica contribuzione;

b) nella parte in cui assoggetta il libero professionista a duplice prelievo (fisso e percentuale) a differenza di coloro i quali svolgono anche attività di lavoro dipendente o siano titolari di pensione statale, nei cui confronti é prevista soltanto la contribuzione percentuale;

c) nella parte in cui creerebbe ingiustificate discriminazioni tra diverse categorie di liberi professionisti a seconda che per ciascuna di esse fosse o meno istituita, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, apposita cassa o gestione per l'assicurazione di malattia;

che nei giudizi di cui alle ordinanze 356/86, 441/86 e 445/86 si sono costituiti rispettivamente Andrea Campanelli ed altro, Mazza Luigi ed altri e Rossi Luciano;

che l'Avvocatura generale dello Stato é intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri in tutti i giudizi (ad eccezione di quello di cui all'ord. n. 446/86) deducendo la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, in quanto provvedimento non avente natura legislativa;

che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538 sollevate dalle ordd. nn. 416, 445 e 446/1986 R.O. vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la stessa sentenza n. 167/1986 é stata dichiarata infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti per gli anni 1980-1984;

che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti, talché non sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso;

che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti agli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) sollevata, con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., dai Pretori di Reggio Calabria (ord. n. 416/1986) e L'Aquila (ordd. nn. 445 e 446/1986);

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario nazionale), 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, (Finanziamento del Servizio Sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1ø giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76, 77 e 101 Cost., dai Pretori di Verona (ord. n. 146/1983), Napoli (ord. n. 356/1986), Reggio Calabria (ord. n. 416/1986), Firenze (ord. n. 428/1986), Pescara (ordd. nn. 440, 441/1986), L'Aquila (ordd. nn. 445, 446/1986), Bologna (ordd. nn. 490 e 492/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE