ORDINANZA N. 52
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
(Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari), art.1, così come sostituito dall'art. 51 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), giudizi promossi
dal Pretore di Roma con tredici ordinanze emesse il 28 maggio 1985, con
quattordici ordinanze emesse il 4 giugno 1985 e con una ordinanza emessa il 2
luglio 1985, le prime iscritte ai nn. da
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ventotto ordinanze dall'identico
contenuto, tredici emesse il 28 maggio 1985 (r.o. da
Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;
Che la detta questione, proposta negli stessi
termini, é già stata disattesa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con
sentenza n. 297
del 1986; e che l'applicazione della legge 4 giugno 1985, n. 281, il cui
art.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo
la sua sostituzione ad opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 della legge 4
giugno 1985, n. 281, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con tredici ordinanze emesse il 28 maggio
1985 (r.o. da
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE