Ordinanza n.52 del 1987

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ORDINANZA N. 52

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), art.1, così come sostituito dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), giudizi promossi dal Pretore di Roma con tredici ordinanze emesse il 28 maggio 1985, con quattordici ordinanze emesse il 4 giugno 1985 e con una ordinanza emessa il 2 luglio 1985, le prime iscritte ai nn. da 220 a 226 e da 229 a 234 del registro ordinanze 1986, le seconde iscritte ai nn. da 235 a 248 del registro ordinanze 1985 e l'ultima iscritta al n.249 del registro ordinanze 1986, e tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ventotto ordinanze dall'identico contenuto, tredici emesse il 28 maggio 1985 (r.o. da 220 a 226 del 1986 e r.o. da 229 a 234 del 1986), quattordici emesse il 4 giugno 1985 (r.o. da 235 a 248 del 1986) ed una emessa il 2 luglio 1985 (r.o. 249 del 1986), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 261, art. 1, così come sostituito dall'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte "in cui opera irrazionale discriminatorio trattamento di più soggetti obbligati a comportamenti identici, punendone penalmente soltanto alcuni";

Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

Che la detta questione, proposta negli stessi termini, é già stata disattesa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 297 del 1986; e che l'applicazione della legge 4 giugno 1985, n. 281, il cui art. 14 ha operato una nuova sostituzione del settimo comma del suddetto art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel senso di eliminare la disparità di trattamento lamentata dalle ordinanze di rimessione, risulta preclusa nei processi a quibus dall'art. 2, primo comma, del codice penale e dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, oltreché dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione (v., ancora, sentenza n. 297 del 1986).

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 della legge 4 giugno 1985, n. 281, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con tredici ordinanze emesse il 28 maggio 1985 (r.o. da 220 a 226 del 1986 e r.o. da 229 a 234 del 1986), con quattordici ordinanze emesse il 4 giugno 1985 (r.o. da 235 a 248 del 1986) e con un'ordinanza emessa il 2 luglio 1985 (r.o. 249 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE