SENTENZA N. 45
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della regione Umbria approvata il 15 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale, recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 febbraio 1977, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Con ricorso notificato il 9 febbraio 1977 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42,
secondo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma,
della legge riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria,
recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte
in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31
dicembre 1980 - "oltre i limiti precisati dalle leggi dello Stato".
Si assume in particolare in ricorso che la norma denunciata, stabilendo che
"il vincolo riguarda gli edifici destinati, in tutto o in prevalenza, ad
uso di albergo, pensione o locanda precedentemente o
successivamente all'entrata in vigore della presente legge", ha in realtà
disposto l'assoggettamento al vincolo alberghiero anche di immobili diversi da
quelli ai quali esclusivamente esso dovrebbe riferirsi in forza degli artt. 26,
d.l.C.p.S. 6 dicembre 1946, n. 424, e
La regione Umbria, costituitasi in giudizio, ha recisamente negato che scelte contingenti del legislatore statale possano assurgere al rango di principio; ha rilevato che il diritto privato non può considerarsi materia nel senso in cui il concetto di materia é assunto dall'art. 117 Cost.: ha affermato che la riserva di legge in ordine alle limitazioni all'iniziativa economica e alla proprietà privata di cui agli artt. 41 e 42 Cost. non integra una riserva assoluta di legge "statale", sicché "nulla esclude che il legislatore regionale possa stabilire, ovviamente sempre nel rispetto del rapporto costituzionalmente sancito tra legge regionale e legge statale, le limitazioni in oggetto"; ha, insomma, sostenuto la piena legittimità della disposizione impugnata, espressione del potere riconosciuto alle regioni dall'art. 1, lettera h) del d.P.R. n. 6 del 1972, che ha operato l'integrale trasferimento alla competenza regionale della materia relativa al vincolo alberghiero.
Con memoria successivamente depositata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad una pronunzia concernente il provvedimento legislativo impugnato, per effetto della sopravvenuta l. 17 maggio 1983, n. 217.
La citata legge quadro per il turismo n. 217 del 1983, all'art. 8, primo
comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche leggi, "a
vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza alcuna
indicazione relativa all'ambito applicativo del vincolo (tantomeno
fondata sulla distinzione tra immobili destinati ad uso di albergo in epoche
diverse). A tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti,
aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo alberghiero, sul
quale
PER QUESTI MOTIVI
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso notificato il 9 febbraio 1977, avverso la legge della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977, recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre 1980 - oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE