Sentenza n.44 del 1987

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SENTENZA N. 44

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regione Lazio approvata il 27 ottobre 1976 e riapprovata il 22 dicembre 1976 dal Consiglio regionale, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali nn. 7 e 8 del 24 gennaio 1975", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 gennaio 1977, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 12 gennaio 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1976, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975" nella parte in cui, in contrasto col principio fondamentale in materia posto dall'art. 16, terzo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera), dispone che le deliberazioni degli enti ospedalieri con le quali vengono approvati i bilanci preventivi sono soggette a mero controllo di legittimità, anziché di merito.

La regione Lazio, costituitasi in giudizio in persona del Presidente, ha chiesto che il ricorso venga rigettato siccome assolutamente infondato, posto che dai precedenti articoli della legge impugnata risulta che il controllo di merito é puntualmente previsto, sicché il ricorso trarrebbe sostanzialmente origine dall'omessa lettura del testo normativo nella sua interezza.

Considerato in diritto

In base al disposto di cui all'art. 66, penultimo comma, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

É dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto ritenuto in casi analoghi dalla Corte con sentenza n. 119 del 1985 e con ordinanza n. 376 del 1985;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117 e 130 Cost. con ricorso notificato in data 12 gennaio 1977, dell'art. 12 della legge della regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1976, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975" (reg. ric. n. 1 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE