Sentenza n.42 del 1987

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SENTENZA N. 42

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano); dell'art. 16, secondo comma, legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con delibera della giunta regionale Trentino-Alto Adige il 27 marzo 1980, n.445, promosso con l'ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dalla corte d'appello di Trento sul ricorso proposto da Leonardi Silvio, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Leonardi Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato Mario Barbato per Leonardi Silvio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto in fatto

1) Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione della Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva escluso dalle liste elettorali relative alle elezioni amministrative del 10 maggio 1985 nel Comune di Bolzano per omesso compimento di un biennio di ininterrotta residenza nel territorio di quella Provincia alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (28 marzo 1985), la corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50, 16, secondo comma, della legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, secondo comma, t.u. approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo 1980, n. 445, in riferimento agli artt. 25, terzo (ma, rectius, quarto) comma, e 63 dello Statuto speciale di autonomia di cui al testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985), per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta nella regione Trentino-Alto Adige e per essere stato prevalentemente residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio, il giudice a quo rileva che le norme impugnate sostituiscono al requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale, quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -, dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per le elezioni dei consigli comunali della Provincia stessa.

2) Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito il Leonardi, riportandosi alle argomentazioni già svolte nel giudizio a quo, sostanzialmente recepite in ordinanza di rimessione. Nelle proprie deduzioni osserva in particolare che entrambe le norme quella statutaria e quella di legge ordinaria - pongono fra i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali l'intervenuta maturazione di un periodo di residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio della Regione; ma che, per quanto concerne l'individuazione del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore deve essere iscritto, mentre la norma statutaria adotta il criterio generale della prevalenza della residenza in uno o altro comune, quella ordinaria stabilisce invece che per essere iscritto nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale risieda alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali comunali occorre che nel quadriennio l'elettore abbia "compiuto nella provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Con tale determinazione la norma ordinaria di attuazione avrebbe addirittura stravolto la norma costituzionale da attuare, da un canto ponendo una limitazione non prevista dalla norma parametro (stabilita inoltre solo per la Provincia di Bolzano, e non anche per quella di Trento), dall'altro creando i presupposti per una diversità di risultati (il ricorrente avrebbe dovuto essere infatti iscritto a Bolzano in base alla norma statutaria) nonché, in violazione degli articoli 3 e 4 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini della provincia di Bolzano e tutti gli altri cittadini italiani (e dei residenti nella provincia di Trento in particolare) per i quali non é richiesto né il requisito del limite minimo di due anni di residenza, né quello di residenza ininterrotta nella provincia. Neppure - conclude la difesa del Leonardi - può trascurarsi di segnalare un'ulteriore disparità di trattamento indotta dalla stessa normativa di attuazione: mentre infatti l'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1973 riconosce il diritto di voto a chi risieda all'estero purché in passato sia stato per almeno quattro anni residente nel territorio della Regione, l'art. 5 dello stesso d.P.R. e le norme regionali che lo hanno riprodotto non garantiscono analogo diritto a chi abbia invece temporaneamente trasferito la propria residenza da un comune della provincia di Bolzano ad un comune della provincia di Trento.

3) L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. La pronunzia della Corte trentina - si assume in atto d'intervento - rispecchierebbe una concezione della norma attuativa dello Statuto che restrittivamente la relega al rango di pedisseque reiterazioni delle norme statutarie, circoscrivendone il contenuto in ambiti così ristretti da vanificare le ragioni di esistenza. Il rinvio dello Statuto speciale al d.P.R., per l'adeguamento del vecchio assetto alle esigenze dell'autonomia, corrisponderebbe, invero, all'intento di attuare l'adeguamento con un certo gradualismo, date le non poche difficoltà che esso presenta.

In tale ottica funzionale della norma attuativa, l'introduzione del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza andrebbe riguardata come legittima previsione normativa prevedente una prescrizione volta a consentire una graduale e corretta applicazione dello stesso Statuto.

Considerato in diritto

1. - Un cittadino italiano, già residente nel Comune di Bolzano per oltre 26 anni (dal 22 maggio 1956 al 29 novembre 1982), si trasferiva in un Comune (Tiardo di Sotto) della provincia di Trento, rientrando peraltro, dopo poco più di 16 mesi, nel Comune di Bolzano, nel cui registro della popolazione veniva, infatti, reiscritto il 7 aprile 1984. A distanza di meno di un anno dalla suddetta reiscrizione, e precisamente il 28 marzo 1985, veniva pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Bolzano, ed il Leonardi non veniva iscritto nelle liste elettorali - e, di conseguenza, non poté partecipare alla votazione -, perché mancante del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza, previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50 e, prima ancora, nell'art.16, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n.5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, nonché nell'articolo 15, secondo comma, del testo unico approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1980, n. 445. La corte d'appello di Trento, investita in secondo grado del giudizio promosso dall'interessato, sollevava dinanzi a questa Corte, con ordinanza emessa l'11 aprile 1985 (r.o. 327/1985), questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, denunciandone il contrasto con gli artt. 25, terzo comma, e 63 del "testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

2. - L'art. 5 d.P.R. n.50 del 1973, su cui risulta poggiato il diniego al Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Bolzano - gli altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di impugnazione, ne sono la riproduzione pressoché letterale -, dopo avere enunciato nel primo comma che "sono elettori dei Consigli comunali della provincia di Bolzano i cittadini che..... risiedono, ininterrottamente, nel territorio della regione T.A.A. da almeno quattro anni", precisa nell'impugnato secondo comma che essi "sono iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, sempreché nel quadriennio di cui al comma precedente abbiano compiuto nella provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Ma a sensi dello Statuto speciale - osserva la Corte di Trento, richiamandosi all'art. 25, quarto ed ultimo comma (erroneamente indicato come terzo comma) - l'elettore che abbia il requisito della ininterrotta residenza quadriennale nella regione viene iscritto nelle liste elettorali del Comune, ove abbia maturato "il maggior periodo di residenza nel quadriennio"; e tale norma così lascia intendere l'ordinanza di rimessione -, benché esplicitamente dettata "ai fini delle elezioni regionali", varrebbe anche per le "elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano", in vista delle quali l'art. 63 dello Statuto speciale fa espresso rinvio alle "disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25". Di conseguenza - conclude il giudice a quo -, la "sostituzione del requisito costituzionale della prevalenza" con "il non coincidente, anzi contrastante requisito dell'ininterrotto biennio" costituirebbe violazione dei menzionati articoli dello Statuto speciale.

In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla Corte trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costituitasi nel presente giudizio, segnala la violazione anche del principio d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nelle elezioni comunali - si fa rilevare - il requisito del biennio di residenza, per di più ininterrotto, non é per principio generale richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti nell'altra provincia della medesima regione e, a sensi dell'art. 9 dello stesso decreto presidenziale n. 50 del 1973, addirittura neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza quadriennale in provincia di Trento, ed ai secondi il pregresso periodo quadriennale di residenza in provincia di Bolzano.

A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale, conclude per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di attuazione dello Statuto non é precluso, come sembrerebbe ritenere il giudice a quo, l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze dell'autonomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza avrebbe lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello Statuto.

3. - Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella provincia di Bolzano (d.P.R. n. 50 del 1973), prevede altresì l'istituzione di una "lista elettorale aggiunta" - nei Comuni della Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella regione T.A.A. (artt. 3 e 4) e - nei Comuni della provincia di Trento, per gli elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano (art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi iscritti "hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali...., vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale". Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata si deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo cui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza, non é già precluso il diritto di voto, ma é prescritto di votare nel Comune di provenienza, anziché in quello di residenza. Se così é, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimità concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio - dato che questo non si aggiunge, ma é compreso nel quadriennio, e che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al "maggior periodo... nel quadriennio", ma la non interruzione di esso.

Lo Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale (art. 25, quarto comma) che la residenza ininterrotta quadriennale é prescritta "ai fini delle elezioni regionali" - e perciò, solo a tali fini -, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in provincia di Bolzano - e perciò soltanto ad esse, non anche a quelle in provincia di Trento - un apposito articolo ed un'apposita disposizione, cioè l'art. 63 e la proposizione finale dell'art. 25, sembrerebbe facoltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla peculiare autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle elezioni di quei Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del principio dell'illimitabilità dell'elettorato attivo e del termine quadriennale di residenza nella regione.

Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo medio-tempore nel Comune di provenienza, ed il requisito della durata della residenza nella regione rimanga inalterato, l'espresso, inequivoco rinvio che l'art. 63 dello Statuto speciale fa al quarto comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni perplessità interpretativa, inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di Bolzano, si applica il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio". E poiché tale criterio é stabilito in una legge di rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il difforme requisito del biennio di ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai fini delle elezioni comunali nella suddetta provincia autonoma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445 sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE