SENTENZA N. 42
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano); dell'art. 16, secondo comma, legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con delibera della giunta regionale Trentino-Alto Adige il 27 marzo 1980, n.445, promosso con l'ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dalla corte d'appello di Trento sul ricorso proposto da Leonardi Silvio, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Leonardi Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l'avvocato Mario Barbato per Leonardi Silvio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la regione Trentino-Alto Adige;
1) Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione della
Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva escluso dalle liste
elettorali relative alle elezioni amministrative del 10 maggio 1985 nel Comune
di Bolzano per omesso compimento di un biennio di ininterrotta
residenza nel territorio di quella Provincia alla data di pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali (28 marzo 1985), la corte
d'appello di Trento, con ordinanza in data 11 aprile
Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985), per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta nella regione Trentino-Alto Adige e per essere stato prevalentemente residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio, il giudice a quo rileva che le norme impugnate sostituiscono al requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale, quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -, dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per le elezioni dei consigli comunali della Provincia stessa.
2) Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito il Leonardi,
riportandosi alle argomentazioni già svolte nel giudizio a quo, sostanzialmente
recepite in ordinanza di rimessione. Nelle proprie deduzioni osserva in
particolare che entrambe le norme quella statutaria e quella di legge ordinaria
- pongono fra i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali l'intervenuta
maturazione di un periodo di residenza ininterrotta di quattro anni nel
territorio della Regione; ma che, per quanto concerne l'individuazione del
Comune nelle cui liste elettorali l'elettore deve essere iscritto, mentre la
norma statutaria adotta il criterio generale della prevalenza della residenza
in uno o altro comune, quella ordinaria stabilisce invece che per essere
iscritto nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale
risieda alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali comunali occorre che nel quadriennio l'elettore abbia "compiuto
nella provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Con
tale determinazione la norma ordinaria di attuazione avrebbe addirittura
stravolto la norma costituzionale da attuare, da un canto ponendo una
limitazione non prevista dalla norma parametro (stabilita inoltre solo per
3) L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata. La pronunzia della Corte trentina - si assume in atto d'intervento - rispecchierebbe una concezione della norma attuativa dello Statuto che restrittivamente la relega al rango di pedisseque reiterazioni delle norme statutarie, circoscrivendone il contenuto in ambiti così ristretti da vanificare le ragioni di esistenza. Il rinvio dello Statuto speciale al d.P.R., per l'adeguamento del vecchio assetto alle esigenze dell'autonomia, corrisponderebbe, invero, all'intento di attuare l'adeguamento con un certo gradualismo, date le non poche difficoltà che esso presenta.
In tale ottica funzionale della norma attuativa, l'introduzione del requisito dell'ininterrotto biennio di residenza andrebbe riguardata come legittima previsione normativa prevedente una prescrizione volta a consentire una graduale e corretta applicazione dello stesso Statuto.
1. - Un cittadino italiano, già residente nel Comune di Bolzano per oltre
26 anni (dal 22 maggio 1956 al 29 novembre 1982), si trasferiva in un Comune (Tiardo
di Sotto) della provincia di Trento, rientrando peraltro, dopo poco più di 16
mesi, nel Comune di Bolzano, nel cui registro della popolazione veniva,
infatti, reiscritto il 7 aprile
2. - L'art. 5 d.P.R. n.50 del 1973, su cui risulta poggiato il diniego al
Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Bolzano - gli
altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di impugnazione, ne sono la
riproduzione pressoché letterale -, dopo avere enunciato nel primo comma che
"sono elettori dei Consigli comunali della provincia di Bolzano i
cittadini che..... risiedono, ininterrottamente, nel territorio della regione
T.A.A. da almeno quattro anni", precisa nell'impugnato secondo comma che
essi "sono iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale risiedono
alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali,
sempreché nel quadriennio di cui al comma precedente abbiano compiuto nella
provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza". Ma a
sensi dello Statuto speciale - osserva
In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla Corte trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costituitasi nel presente giudizio, segnala la violazione anche del principio d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nelle elezioni comunali - si fa rilevare - il requisito del biennio di residenza, per di più ininterrotto, non é per principio generale richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti nell'altra provincia della medesima regione e, a sensi dell'art. 9 dello stesso decreto presidenziale n. 50 del 1973, addirittura neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza quadriennale in provincia di Trento, ed ai secondi il pregresso periodo quadriennale di residenza in provincia di Bolzano.
A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri e della Giunta regionale, conclude per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di attuazione dello Statuto non é precluso, come sembrerebbe ritenere il giudice a quo, l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze dell'autonomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza avrebbe lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello Statuto.
3. - Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella provincia di Bolzano (d.P.R. n. 50 del 1973), prevede altresì l'istituzione di una "lista elettorale aggiunta" - nei Comuni della Repubblica, per i cittadini che si trasferiscano nella regione T.A.A. (artt. 3 e 4) e - nei Comuni della provincia di Trento, per gli elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano (art. 8, primo e secondo comma), precisando che gli elettori ivi iscritti "hanno diritto di esercitare il voto nel relativo Comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali...., vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale". Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma impugnata si deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordinario, secondo cui al cittadino italiano residente in provincia di Bolzano, e tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto di residenza, non é già precluso il diritto di voto, ma é prescritto di votare nel Comune di provenienza, anziché in quello di residenza. Se così é, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimità concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio - dato che questo non si aggiunge, ma é compreso nel quadriennio, e che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al "maggior periodo... nel quadriennio", ma la non interruzione di esso.
Lo
Statuto speciale, dettando per un verso la regola generale (art. 25, quarto
comma) che la residenza ininterrotta quadriennale é prescritta "ai fini
delle elezioni regionali" - e perciò, solo a tali fini -, e riservando per
altro verso alle elezioni comunali in provincia di Bolzano - e perciò soltanto
ad esse, non anche a quelle in provincia di Trento - un apposito articolo ed
un'apposita disposizione, cioè l'art. 63 e la proposizione finale dell'art. 25,
sembrerebbe facoltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla peculiare
autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle elezioni di quei
Consigli comunali, ma pur sempre nel rispetto del principio dell'illimitabilità
dell'elettorato attivo e del termine quadriennale di residenza nella regione.
Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo medio-tempore nel Comune di provenienza, ed il requisito della durata della residenza nella regione rimanga inalterato, l'espresso, inequivoco rinvio che l'art. 63 dello Statuto speciale fa al quarto comma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni perplessità interpretativa, inducendo a concludere che, anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per i Consigli comunali in provincia di Bolzano, si applica il criterio del "maggior periodo di residenza nel quadriennio". E poiché tale criterio é stabilito in una legge di rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il difforme requisito del biennio di ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale ai fini delle elezioni comunali nella suddetta provincia autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445 sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE