Ordinanza n.41 del 1987

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ORDINANZA N. 41

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23, 29 e 243 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), promossi con ordinanze emesse l'8 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Isernia, il 29 ottobre 1980 dal Tribunale di Udine e il 5 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia (n. 3 ord.), iscritte rispettivamente al n. 609 del registro ordinanze 1979, al n. 852 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 619, 620 e 621 del registro ordinanze 1981; e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 13 novembre 1979; n. 56 del 25 febbraio 1981 e n. 12 del 13 gennaio 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1ø grado di Isernia, con ordinanza emessa l'8 maggio 1979 (Registro ordinanze n. 609/79), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 29, ultimo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte dirette") in relazione agli artt. 21, 22, 23 e 33 dello stesso T.U., nella parte in cui non limita gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima;

che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1980 (Reg. ord. n. 852/80), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., degli artt. 29, ultimo comma, e 243 del medesimo d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui disciplinano e sanzionano con le stesse pene sia l'ipotesi di omessa denuncia dei redditi sia ipotesi di denuncia presentata in termine ad ufficio incompetente e pervenuta tardivamente a quello competente per motivi non collegabili alla volontà del contribuente;

che la Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, con tre ordinanze emesse il 5 marzo 1981 (Registro ordinanze nn. 619, 620 e 621/81), ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23, 29 e 243 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza;

Considerato che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che la legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria" commesse sino al 31 agosto 1980, ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide" le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980 (art. 3, comma 1, n. 2);

che spetta alle autorità remittenti stabilire se la detta sanatoria, benché testualmente riferita alle dichiarazioni "di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", sia applicabile anche alle infrazioni commesse in vigenza del precedente T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, con l'effetto, in caso positivo, di rendere le questioni irrilevanti;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus perché accertino, alla stregua della predetta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

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