Ordinanza n.40 del 1987

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ORDINANZA N. 40

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 30 dicembre 1985, depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1986 ed iscritto al n. 6 del Registro 1986 per conflitti di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 27 luglio 1985, n. 322/85, del TAR per l'Emilia-Romagna, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 8 novembre 1985 n. 555/85 (determinazione della data di chiusura dell'esercizio venatorio);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 30 dicembre 1985, ha proposto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri conflitto di attribuzioni avverso l'ordinanza n. 322/85 del 27 luglio 1985 con cui il TAR per l'Emilia-Romagna aveva sospeso l'esecuzione di parti della delibera n. 1966 del 26 marzo 1985 con la quale la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna aveva approvato il calendario per l'esercizio venatorio per la stagione 1985, nonché avverso l'ordinanza n. 555/85 dell'8 novembre 1985 del Consiglio di Stato, sez. VI, confermativa della precedente;

che nel ricorso é dedotta l'invasione della sfera di competenza regionale per violazione degli artt. 103, primo comma, 113, 117, 118 e 125 Cost. in relazione all'art. 11 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, come modificato dal d.P.C.M. 20 dicembre 1978;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito, deducendo l'infondatezza del ricorso;

che con atto notificato il 19 giugno 1986 la Regione Emilia-Romagna ha rinunziato al ricorso;

che la rinuncia é stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 30 dicembre 1985 dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento delle ordinanze n. 332/85 del 27 luglio 1985 del TAR dell'Emilia Romagna e n. 555/8/5 dell'8 novembre 1985 del Consiglio di Stato, sez. VI (n. 6 del registro conflitti 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE