Ordinanza n.39 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 39

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del disegno di legge approvato il 2 aprile 1986 dall'Assemblea regionale siciliana avente per oggetto "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", promosso con ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana, notificato il 10 aprile 1986, depositato in cancelleria il 16 aprile 1986 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1986;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 10 aprile 1986, ha impugnato gli artt.16 e 17 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 2 aprile 1986 - recante "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", sostenendo che tali disposizioni si ponevano in contrasto con norme della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47;

che la Regione siciliana non si é costituita;

che avvalendosi del disposto dell'art. 29 St. sic., il Presidente della Regione, in data 15 maggio 1986, ha promulgato e pubblicato, con il n. 26, la legge impugnata e, contestualmente, ha promulgato e pubblicato la legge 15 maggio 1986, n. 27 il cui art. 56 abroga espressamente l'art. 16 della legge approvata il 2 aprile 1986 ed il cui art. 57 sostituisce l'art. 17 della medesima con un nuovo testo, tale da far venire meno le proposte censure;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha perciò, con atto del 21 maggio 1986, rinunciato al ricorso;

che la rinunzia é stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinunzia il processo instaurato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 16 e 17 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 aprile 1986 e poi promulgata e pubblicata, con il n. 26, il 15 maggio 1986 (n. 14 del registro ricorsi 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE