ORDINANZA N. 37
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata il 16 luglio 1982 dalla Assemblea regionale siciliana recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1980, n. 87, concernente le unità sanitarie locali, ed interpretazione autentica dell'art. 28, quarto comma della stessa legge", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione Sicilia, notificato il 24 luglio 1982, depositato in cancelleria il 31 luglio 1982 ed iscritta al n. 34 del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con ricorso notificato il 24 luglio 1982 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 16 luglio 1982 con il quale, in sede di interpretazione autentica dell'art. 28, quarto comma, della L.R. 12 agosto 1980, n. 87, istitutiva delle unità sanitarie locali in Sicilia, si stabiliva che le delibere dell'Assemblea Generale delle UU.SS.LL., adottate nell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del comitato di gestione della medesima, hanno carattere di decisioni definitive e non sono soggette ad ulteriori forme di controllo da parte della commissione provinciale di controllo;
che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 17, lett. c) dello Statuto della Regione siciliana, in relazione al principio fissato dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 13, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
che la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 luglio 1982 é stata espressamente abrogata con l'art. 4, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha perciò, con atto del 24 gennaio 1986, rinunciato al ricorso;
che la rinuncia é stata accettata dalla Regione;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 luglio 1982 (n. 34 del registro ricorsi 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE