SENTENZA N. 34
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (legge sul registro) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di Siracusa sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica iscritta al n. 895 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per l'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
1.1. - Con ordinanza emessa il 6 marzo 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il successivo 13 novembre; notificata il 16 giugno e comunicata il 16 luglio dello stesso anno; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 895 R.O. 1979) sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica avverso la decisione 17 marzo 1976 della Commissione tributaria di I grado l'adìta Commissione tributaria di II grado di Siracusa ha giudicato, in riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3260 (rectius 30 dicembre 1923, n. 3269).
1.2. - Avanti
2. -
Alla udienza pubblica del 13 gennaio 1987 nella quale il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione, l'avv. dello Stato D'Amato ha puntualizzato l'oggetto
della questione.
3. -
Sulla base di siffatte premesse esegetiche
Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 ("Nei trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, la tassa proporzionale é applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario. Ove il prezzo consista in un'annua rendita, questa é capitalizzata secondo le norme stabilite dagli artt. 24 e 25. Nei detti trasferimenti a titolo oneroso non é soggetta a tasso particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulato il trasferimento") r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 che approva la legge del registro, nella parte in cui statuisce che nel trasferimento a titolo oneroso della proprietà di un'azienda, in cui siano presenti passività, la tassa proporzionale é applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti tra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente, in quanto una disposizione tributaria di siffatto contenuto - colpendo un valore in cui sono ricomprese le passività registrate nella gestione del bene trasferito - realizzerebbe un prelievo di ricchezza a carico dell'acquirente del bene non proporzionato all'effettivo incremento della sua capacità contributiva.
4. - La questione é infondata.
Poiché nei contratti onerosi il valore delle prestazioni corrispettive é almeno tendenzialmente uguale e pertanto, se il valore differisce oltre un determinato limite, il contratto può formare oggetto dell'azione generale di rescissione per lesione, la capacità contributiva, cui é d'uopo fare riferimento nell'applicazione dell'art. 43, é determinata dalla disponibilità di ricchezza corrispondente al valore della contrattazione.
Orbene, tale valore, per i contratti che hanno per oggetto beni mobili, é indicato dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, che ben possono essere costituiti anche da un accollo, a carico dell'acquirente, dei debiti dell'alienante verso terzi.
Ne deriva l'errore in cui
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. con ordinanza 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di Siracusa (n. 895 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE