Ordinanza n.24 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 24

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 276 (così come modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579), 277, primo comma (così come modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952 n. 703) e terzo comma, del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Testo Unico per la finanza locale) promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Montalti Carlo e Comune di Cesena iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione di Montalti Carlo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Cortedi Appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 276 (come modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579), 277, primo comma (come modificato dall'art. 46 della legge 2 luglio 1952 n. 703) e terzo comma del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, nella parte in cui, prevedendo che, per determinare l'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia in relazione ad un dato anno, il periodo di riferimento cui vanno riconnessi i presupposti dell'imposta stessa é quello dei dodici mesi anteriori al termine di denuncia, precluderebbero la possibilità di tenere conto di eventuali diminuzioni dell'imponibile nell'anno di riferimento del tributo ed impedirebbero così, in violazione dell'art. 53 Cost., la correlazione di esso all'effettiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta;

che, ai fini dell'applicazione dell'imposta de qua, ormai non più esistente, entro il 20 settembre di ogni anno il capo famiglia doveva denunciare i cespiti familiari, in relazione ai quali sarebbe stato determinato l'imponibile da tassarsi secondo le tariffe comunali;

che erano esonerati dall'obbligo della denuncia i contribuenti già iscritti a ruolo, rispetto ai quali le condizioni di tassabilità fossero rimaste invariate (art. 274, comma terzo, r.d. cit.), potendo essi, altrimenti, denunciare al Comune le variazioni intervenute;

che, dovendo la denuncia essere effettuata entro la data suddetta, in coincidenza della quale il contribuente non era in grado di conoscere con esattezza la situazione economica familiare relativa all'intero anno, si rendeva necessario il riferimento all'anno solare precedente a quello in cui la denuncia stessa era stata presentata;

che, sulla base di questa o, in mancanza di essa, dell'accertamento dell'ufficio e, per quanto riferito, tenendosi conto delle variazioni indicate dallo stesso contribuente, venivano compilati i ruoli e gli avvisi di accertamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui era stata o si sarebbe dovuta presentare la denuncia:

che tale essendo la disciplina dell'imposta in questione, é evidente che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 53 Cost., in quanto la determinazione dell'imposta risultava adeguata alla capacità contributiva del soggetto passivo della stessa;

che, invero, non sussistevano presunzioni assolute di titolarità di cespiti in base ai quali era effettuata la determinazione dell'imponibile, essendo sempre consentito al contribuente denunciare le variazioni della consistenza dei cespiti stessi;

che, pertanto, non é pertinente il richiamo al precedente giurisprudenziale di questa Corte (sent. n. 200/76, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma fiscale che poneva presunzioni assolute di redditività a danno del contribuente, senza che allo stesso fosse possibile fornire alcuna prova contraria);

che, invece, vanno, in materia, ricordate altre decisioni della Corte (n. 77/67; n. 129/69) che hanno ritenuto la legittimità delle presunzioni fiscali sempre che esse, come nella specie, non siano assolute e conservino al contribuente la facoltà di provare le avvenute diminuzioni o, perfino, la cessazione del reddito;

che, infine, non rileva, per la stessa, la sola circostanza del riferimento alla possidenza di cespiti nell'anno solare precedente la denuncia, in quanto detto sistema non é, in astratto, contrario all'invocato precetto costituzionale ed é in vigore anche per altri tipi di imposte (es. I.R.P.E.F.);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579, 277, comma primo modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952, n. 703, e terzo, r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevata dalla Corte di Appello di Bologna in riferimento all'art. 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE