Ordinanza n.19 del 1987

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ORDINANZA N. 19

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Lambertini Gino e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Lambertini Gino;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza del 29 settembre 1981 (R.O. n. 682/81) del Pretore di Bologna é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985 n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia é ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 che, con l'art. 19, ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio

Il direttore della cancelleria: VITALE