ORDINANZA N. 18
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980 dal Pretore di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Coradeschi Enrica e Consorzio Agrario Provinciale di Siena iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980 (R.O. n. 217/80), il Pretore di Siena ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, Cost., non prevede per la donna lavoratrice in età di collocamento a riposo la facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini;
che la prospettata censura, come emerge dal contesto dell'ordinanza di rimessione, in riferimento all'oggetto del giudizio a quo, investe il problema della diversa età di pensionamento della donna rispetto all'uomo, non in sé e per sé, ma in quanto dalla denunciata diversità si determina una minorata tutela della stabilità del lavoro femminile riguardo ai licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo, stante il disposto dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 che assicura detta tutela limitativa del recesso del datore di lavoro solo ai lavoratori che non abbiano maturato diritto a pensione;
che, in tali sensi, il combinato disposto delle norme censurate e dell'art. 11 della legge n. 604/66 é già stato dichiarato, da questa Corte, costituzionalmente illegittimo (sent. n. 137/86) nella parte in cui consente il licenziamento della donna lavoratrice, per effetto del conseguimento della pensione di vecchiaia, al cinquantacinquesimo anno di età, anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272 e modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata dal Pretore di Siena, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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