Sentenza n.15 del 1987

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SENTENZA N. 15

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata il 4 luglio 1978 dal Consiglio provinciale di Bolzano, recante "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 luglio 1978, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 29 luglio 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978 concernente "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero", per contrasto con l'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 3 n. 9 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 contenente le norme di attuazione dello Statuto stesso in materia di igiene e sanità, con riserva allo Stato della competenza in ordine alle professioni sanitarie ed in particolare a quella di ostetrica.

Per contro, osserva il Presidente del Consiglio "pur se non possa parlarsi di formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo di studio estero, é però certo che il 1ø comma dell'art. 2 (rectius 1) della legge impugnata attribuisce alla Giunta provinciale il potere di riconoscere ad un titolo di studio conseguito all'estero i medesimi effetti - al fine dell'esercizio nel territorio della Provincia della professione di ostetrica - di titolo di studio conseguito in Italia".

Di qui la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale impugnata, in relazione agli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670: testo unificato delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Considerato in diritto

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 4 luglio 1978, recante - e fino a quando la materia non venisse diversamente disciplinata con legge statale - "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero". Si assumeva che spetta comunque allo Stato, senza possibili prospettazioni di contingente necessità, il riconoscimento, per i fini d'esercizio, di titoli professionali conseguiti all'estero.

Sennonché, con successive norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel d.P.R. n.197 del 26 gennaio 1980, risulta demandato specificamente alla Provincia di Bolzano (art. 6) la dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca, con validità nell'ambito del territorio provinciale. D'altra parte con l'articolo unico della legge 8 novembre 1984 n. 752, integrato con decreto interministeriale del 16 luglio 1986 dagli appositi prescritti criteri di applicazione, sono state dettate tutte quelle generali disposizioni esaustive, in attesa delle quali - come più sopra precisato - la Provincia di Bolzano erasi risolta a intervenire mediante l'impugnata legge.

Venuta meno, così, la situazione di contrasto costituzionale del ricorso de quo, va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo alla legge della Provincia autonoma di Bolzano, approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978, recante "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE