Sentenza n. 4 del 1987

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SENTENZA N. 4

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA; Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768 ("Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Fernanda fu Luigi, maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa)"); d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3929; d.P.R. 21 giugno 1955, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Campani Fernanda e E.T.S.A.F. ed altro, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza dell'11 aprile 1983, pervenuta alla Corte costituzionale il 28 giugno 1984, il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, e 21 giugno 1955, per violazione degli artt. 43 e 44, 76 e 77 della Costituzione.

Nella causa civile promossa da Campani Fernanda contro l'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e il Ministero dell'agricoltura, é stato dalla parte attrice sostenuto che lo scorporo di terreni di sua proprietà a favore del soppresso Ente Maremma tosco-laziale, cui é subentrato l'E.T.S.A.F., é stato operato dai d.d.P.R. impugnati, utilizzando ai fini del calcolo del reddito dominicale dati del N.C.T. del Comune di Volterra, entrati in conservazione successivamente al 15 novembre 1949, nonché senza avere escluso dal calcolo terreni classificati in catasto come boschi o come incolto produttivo o con redditività ancora inferiore, con il risultato di disporre esproprio per terreni altrimenti non espropriabili.

Considerato in diritto

É consolidato orientamento di questa Corte il ritenere che la data del 15 novembre 1949 costituisca - ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, - "un termine costante e fondamentale di riferimento per la determinazione della situazione obbiettiva della proprietà assoggettabile ad esproprio (sentenze nn. 65,  67, 126 del 1957, 70 del 1958, 17 del 1960 e, in particolare, sentenze nn. 81 del 1957 e 56 del 1960)" (v. sentenza n. 104 del 7 giugno 1963).

La Corte ha altresì ritenuto (v. sentenze nn. 56 del 1960, 9 e 104 del 1963, 97, 98, 99 del 1966) che "la situazione al 15 novembre 1949, cui é da aver riguardo ai fini espropriativi, é quella non già apparente, ma effettivamente sussistente, sicché é da ritenere non solo non contrastante, ma anzi richiesto dall'art. 4 tenere conto di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora esistente, purché non siano presi in considerazione mutamenti riguardanti la qualità e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni nuova valutazione di estimo catastale" (v. sentenza n. 133 del 12 dicembre 1967).

Nella specie la consulenza tecnica esperita conferma gli errori lamentati ed il conseguente eccesso di espropriazione, e l'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale, succeduto al soppresso Ente Maremma tosco-laziale, non contesta l'illegittimità dei decreti impugnati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei d.d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2768, 27 dicembre 1952, n. 3929, 21 giugno 1955.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE