Sentenza n.3 del 1987

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SENTENZA N. 3

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA  Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRAR

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18 ("Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima azienda agraria della %Castelluccia+, con sede in Roma, in comune di Roma"); del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160 ("Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Giuseppe fu Luigi, in comune di Illorai"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 maggio 1978 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Manzolini Ettore, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1979 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento civile vertente tra Casu Domenicangela e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, iscritta al n. 771 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e di Casu Domenicangela;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Emilio Romagnoli per l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio e l'avvocato Paolo Rocchi per Casu Domenicangela;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 maggio 1978, il Tribunale di Roma, nel procedimento civile tra l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, attore, e Manzolini Ettore di Campoleone, convenuto, accogliendo l'eccezione di quest'ultimo, ritenuta non manifestatamente infondata, solleva incidente di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18 (rectius d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

1.1. - Il detto d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, disponeva l'esproprio di terreni del Manzolini, ricadenti nel Comune di Roma, per una estensione di ha 72.78.46, e li trasferiva in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

A norma del d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, istitutivo dell'Ente Maremma, i terreni da assoggettare all'esproprio si sarebbero dovuti trovare a Nord della "nuova strada di circonvallazione della città di Roma".

Una volta realizzata l'opera, allora costruenda, del c.d. raccordo anulare, é risultato invece che a seguito di varianti del tracciato, rispetto al progetto originario, parte dei terreni espropriati al Manzolini si é trovata a Sud della nuova strada. Da ciò la doglianza dell'espropriato che con il decreto di esproprio si sarebbe esercitata una potestà legislativa delegata in modo esorbitante dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

1.2. - L'Ente Maremma, con altro d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, aveva ottenuto in proprietà terreni, sempre ricadenti nel Comune di Roma, per una estensione di ha 145.52.00 espropriati alla Società anonima Azienda agraria della "Castelluccia", della quale il Manzolini era principale azionista.

Con due distinti atti di concessione amministrativa l'Ente Maremma ha dato in temporaneo godimento fino al 15 luglio 1955 al Manzolini entrambe le estensioni rispettivamente di ha 145.52.00 espropriati con il d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, e di ha 72.78.46 espropriati con il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362. Non solo il concessionario Manzolini non ha restituito alla scadenza nessuno dei due terreni, ma, chiamato in giudizio dall'Ente concedente, ha eccepito di detenere i terreni concessigli in qualità di proprietario, in quanto il d.P.R. n. 4362 del 1952, legge delegata di esproprio, sarebbe costituzionalmente illegittimo per eccesso rispetto alla delega.

1.3. - Nelle sue deduzioni l'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio (E.R.S.A.L.), succeduto all'Ente Maremma (estintosi nelle more del giudizio ai sensi della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 1977, n. 72, e della legge della Regione Lazio 3 aprile 1978, n. 10), dopo nuova dettagliata disamina del fatto, conclude per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per le seguenti ragioni: a) il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, nel delimitare le zone assoggettate all'esproprio, ha avuto riguardo ai progetti all'epoca esistenti per la costruzione della nuova strada di circonvallazione della città di Roma; b) la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma accerta che il terreno di cui si discute era situato a Nord del tracciato allora in progetto; c) ne consegue che, non potendo il d.P.R. n. 66 del 1951 fissare con certezza altra linea di confine al comprensorio destinato all'esproprio che quella esistente in progetto, non certo una futura ed eventuale, ed avendo il d.P.R. n. 4362 del 1952 dato esecuzione all'esproprio per terreni rientranti in quel comprensorio, non é ravvisabile alcun vizio di eccesso della legge delegata rispetto alla legge di delegazione.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio chiede una declaratoria di non fondatezza della questione sollevata o, in subordine, una dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto impugnato limitata alla parte che concerne i terreni in controversia nella misura in cui risultino situati a Sud dell'attuale tracciato del raccordo anulare della città di Roma.

1.4. - In una breve memoria presentata per questa udienza, l'Ente ha delineato anche un profilo di irrilevanza della questione: a) riguardo ad entrambi i d.d.P.R. n. 4362 del 1952 e n. 18 del 1953, perché quando il Manzolini oppose il suo titolo di proprietario, era già maturato l'acquisto per usucapione decennale a favore dell'Ente espropriante, possessore di buona fede. Il possesso di buona fede era addirittura riconosciuto dal Manzolini che aveva ottenuto dall'Ente in concessione entrambi i complessi immobiliari; b) riguardo al d.P.R. n. 18 del 1953 perché res inter alios acta e perché non é mai stata sollevata questione di continenza dei terreni espropriati entro i confini di cui al d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66.

2. - Con ordinanza del 18 aprile 1979, il Tribunale di Nuoro nel procedimento civile tra Casu Domenicangela e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) solleva questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, risultando viziato di eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponendo esproprio nei confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati.

2.1. - Il d.P.R. n. 4160 del 1952 impugnato espropria terreni ricadenti nel Comune di Illorai (prov. di Sassari), intestati in catasto alla ditta Siotto Giuseppe fu Luigi, e li trasferisce in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. L'Ente viene convenuto in giudizio da Casu Domenicangela che rivendica due terreni assoggettati all'esproprio perché da lei usucapiti.

Per testi escussi viene accertata l'identità catastale tra i terreni espropriati e quelli rivendicati, nonché provato il possesso ininterrotto da parte della Casu fin dal 1907.

2.2. - La parte privata costituita argomenta l'eccesso di delega del d.P.R. n. 4160 del 1952 non solo in quanto diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati (Siotto Giuseppe) ma anche per l'incidenza del decreto di esproprio su soggetto (Casu) al quale non può applicarsi la disciplina della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da cui trae fondamento il d.P.R. n. 4160 del 1952.

Considerato in diritto

1. - Poiché le due cause, di cui alle ordinanze in epigrafe, hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale, la Corte dispone che siano riunite e decise con unica sentenza.

2. - Il dubbio, sollevato con ordinanza 13 maggio 1978 dal Tribunale di Roma, sulla legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, per esercizio di potestà legislativa delegata esorbitante dalla delega ricevuta con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché con il d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, - in quanto, perfezionate le operazioni di scorporo, é risultato che non era stata rispettata la delimitazione stabilita in quest'ultimo provvedimento per il territorio ricadente nella Provincia di Roma - non é fondato.

Infatti la indicazione ivi adottata "nuova strada di circonvallazione della città di Roma", assunta a linea di confine per il comprensorio fondiario da espropriare, traeva ragione dal progetto allora esistente della costruenda infrastruttura viaria. La variazione di tracciato sopravvenuta nel 1954, che ha lasciato a Sud dell'originaria indicazione di confine parte dei terreni espropriati, non poteva essere preveduta dal d.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66, che doveva localizzare il comprensorio nei termini a quella data certi, doverosamente prescindendo da loro variazioni eventuali, future ed incerte.

Ne consegue che il d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, che disponeva lo scorporo non può considerarsi provvedimento eccedente le leggi di delegazione essendosi conformato a quel confine.

Né può dedursi che per essersi venuti a trovare alcuni terreni espropriati a Sud, anziché a Nord, del costruito raccordo anulare, la volontà legislativa fosse viziata per una operazione di calcolo in eccesso della massa fondiaria da trasferire dai privati all'Ente di riforma, perché il compendio dei terreni oggetto di scorporo in nessun modo era finalizzato a ragioni di pubblica utilità collegabili al compimento dell'opera pubblica, presa in considerazione come mero riferimento di descrizione topografica e non come contenitore quantificante il comprensorio.

3. - La questione, delineata nell'ordinanza del 18 aprile 1979 del Tribunale di Nuoro, circa la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, - in quanto, disponendo esproprio nei confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati, avrebbe ecceduto la delega contenuta nella legge 21 ottobre 1950, n. 841 - é fondata.

L'avere infatti la legge di esproprio identificato come proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali, essendo altro il verus dominus da usucapione trentennale, configura eccesso di delega.

É costante insegnamento di questa Corte che "alle intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel territorio nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali intestazioni, come é pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non hanno senz'altro valore probatorio in materia di diritti reali nei riguardi degli intestatari. Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere quale decisiva agli effetti di cui trattasi. Conseguentemente l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge n. 841 del 1950 deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno, il che, del resto, chiaramente si evince dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della legge. In numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà terriera privata", "proprietario", usate in senso tecnico giuridico (vedi, ad es., artt. 4, 7, 9, 11, 13, 19)" (sent. 26 febbraio 1959, n. 8; cfr. anche sent. 18 novembre 1959, n. 57; sent. 28 febbraio 1967, n. 21).

Per altro verso, la illegittimità costituzionale dell'impugnato d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, é ulteriormente suffragata dalla circostanza che lo scorporo da esso disposto incide su soggetto non assoggettato né assoggettabile alla disciplina della legge di delegazione n. 841 del 1950.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4362, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 maggio 1978, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la illegittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4160, per la parte in cui dispone esproprio nei confronti di soggetto non proprietario di terreni espropriati ed incide nella proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

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