Ordinanza n. 315 del 1986

 

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ORDINANZA N. 315

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dal Pretore di Lodi nel procedimento civile vertente tra Giani Mario e Bianchi Sergio, iscritta al n. 907 del reg. ord. 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di sfratto per morosità promosso da Giani Mario contro Bianchi Sergio, il Pretore di Lodi, con ordinanza del 10 aprile 1979 (n. 907 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), laddove stabilisce che la morosità del conduttore può essere sanata in sede giudiziale "se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto" e che "ove il pagamento non avvenga in udienza il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni 90";

che, a parere del Pretore, la norma citata, escludendo che il termine per sanare la morosità possa essere richiesto anche nell'ulteriore corso del procedimento e possa comunque essere concesso con la pronuncia che condanni il conduttore al rilascio, contrasterebbe: a) con l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto creerebbe un ostacolo di fatto ai poteri processuali del conduttore convenuto in giudizio per morosità; b) con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori realmente morosi e chi ritenga in buona fede di non esserlo e di dovere quindi resistere in giudizio, nonché tra conduttori che traggano i mezzi di sostentamento solo dalla propria attività di lavoratori subordinati e conduttori abbienti;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che la norma denunciata, non limita affatto la normale tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24, primo comma, Cost., in quanto, lungi dal rappresentare un ostacolo alla possibilità per il conduttore di far valere le proprie ragioni, prevede al contrario un ulteriore specifica agevolazione a suo favore, che si aggiunge, senza comprimerle o menomarle, alle facoltà che ordinariamente gli spettano, in quanto convenuto in giudizio;

che del pari risulta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità relativa agli artt. 3 e 24 Cost., posto che la norma impugnata attribuisce obiettivo rilievo alla mora del conduttore, senza limitare l'esercizio del diritto di difesa e senza creare ingiustificate disparità di trattamento;

che anzi, contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza di rimessione, la disposizione dell'art. 55 l. cit. accorda una speciale protezione proprio ai soggetti meno abbienti, laddove stabilisce che, ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice può assegnare un termine per la sanatoria della mora "dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore".

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.