Ordinanza n. 308 del 1986

 

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N. 308

 

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270 ("Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di proprietà di Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa Jonica e Marina di Gioisa Jonica (Reggio Calabria)") e n. 3271 ("Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma agraria, di terreni di proprietà di Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria)"), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Pellicano Pier Domenico e l'Opera Valorizzazione Sila, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

 

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto che con ordinanza del 13 luglio 1982 il Tribunale di Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pier Domenico e l'Opera Valorizzazione Sila, solleva su istanza dell'attore, in base all'art. 134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso nell'esercizio della funzione legislativa delegata rispetto all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

 

che - secondo l'ordinanza - i decreti impugnati avrebbbero disposto nei confronti di Pellicano Pier Domenico uno scorporo di terrreni ricadenti nei Comuni di Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica e Roccella Jonica (prov. di Reggio Calabria) in quantità maggiore di quella consentita per legge, essendo stati inclusi nel coacervo fondiario, eseguito per la determinazione della quota di scorporo, trenta ettari di terreno del fondo "Prateria" non appartenenti all'espropriato, in quanto già trasferiti con rogito notaio Pellizzieri del 4 febbraio 1949 (anteriore quindi alla data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2, primo comma, della legge 12 maggio 1950, n. 230, per il computo dei patrimoni privati) ai coeredi Massimo, Carlo, Leo e Giulia Pellicano mediante transazione relativa a diritti ereditari;

 

che dagli atti di causa risulta - senza che ne sia fatto cenno nell'ordinanza di rimessione - che la questione era già stata sollevata sotto identico profilo nello stesso procedimento de quo con ordinanza del medesimo Tribunale di Locri del 23 luglio 1957 e decisa da questa Corte con ordinanza del 18 dicembre 1958, n. 83, che aveva disposto la restituzione degli atti al Tribunale per omessa valutazione della rilevanza, avendo mancato di definire la natura traslativa o meno del negozio notaio Pellizzieri invocato dal Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione;

 

che nel prosieguo del giudizio di merito lo stesso Tribunale a quo aveva risolto questo punto con sentenza non definitiva del 13 luglio 1982, che aveva dichiarato l'efficacia reale della transazione ereditaria del 4 febbraio 1949;

 

che tale sentenza parziale é stata appellata dall'O.V.S. davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria con ricorso notificato il 27 luglio 1982, senza si abbia notizia del suo esito;

 

Ritenuto, pertanto, necessario accertare l'esito dell'impugnazione, dalla cui decisione dipende il controllo della rilevanza della questione sollevata, alla stregua della citata ordinanza di questa Corte n. 83 del 1958.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

sospende la decisione della causa e manda alla Cancelleria di richiedere agli uffici giudiziari competenti le relative informazioni circa l'esito del giudizio d'appello di cui in motivazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.