Ordinanza n. 307 del 1986

 

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ORDINANZA N. 307

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1985 dal Pretore di Saronno, il 25 giugno 1985 dal Pretore di Chiavenna, il 10 dicembre 1985 dal Pretore di Latisana, il 16 novembre 1985 dal Pretore di Tirano, il 5 febbraio 1986 dalla Corte d'appello di Palermo e il 4 marzo 1986 dal Pretore di Tempio Pausania, iscritte rispettivamente ai nn. 705 e 814 del registro ordinanze 1985 ed ai nn. 62, 71, 285 e 401 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1986 nn. 10 del 12 marzo, 20 del 7 maggio, 24 del 28 maggio, 25 del 4 giugno, 34 del 16 luglio e 35 del 23 luglio;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto

che il Pretore di Saronno con ordinanza 19 aprile 1985 (Reg. ord. n. 705/85), il Pretore di Chiavenna con ordinanza 25 giugno 1985 (Reg. ord. n. 814/85), il Pretore di Latisana con ordinanza 10 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 62/86), il Pretore di Tirano con ordinanza 16 novembre 1985 (Reg. ord. n. 71/86), la Corte d'appello di Palermo con ordinanza 5 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 285/86) e il Pretore di Tempio Pausania con ordinanza 4 marzo 1986 (Reg. ord. n. 401/86) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui é punito con la medesima pena edittale chi fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di diversa portata, e sia nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso é punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

Considerato

che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i giudizi devono essere riuniti;

che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1966, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza in parola;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Saronno, di Chiavenna, di Latisana, di Tirano e di Tempio Pausania, e della Corte d'appello di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.