Ordinanza n. 305 del 1986

 

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ORDINANZA N. 305

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARREGiudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto dispositivo del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986 (Bando di concorso della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano), in relazione, al quale il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 16 maggio 1986, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1986;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'Avv. Umberto Coronas per la Regione;

Ritenuto

che nel giugno del 1972 la Cassa mutua provinciale di malattia (C.M.P.M.) di Bolzano bandiva un concorso interno per il grado iniziale della carriera di concetto;

che tale concorso, sollecitamente espletato e conclusosi con la nomina dei vincitori, veniva impugnato, il 23 dicembre dello stesso anno 1972, da un gruppo di concorrenti dinanzi al Consiglio di Stato;

che il Consiglio di Stato emetteva sentenza di accoglimento il 2 novembre 1983, annullando, sia le delibere (1273 del 25 agosto 1972, 1323 e 1324 del dicembre stesso anno), con le quali la C.M.P.M. aveva nominato la commissione esaminatrice, approvato la graduatoria e nominato in ruolo i vincitori, sia gli atti del concorso a partire dalla prova scritta d'esame - senza peraltro investire espressamente anche la delibera (1328 del 9 giugno 1972), con la quale era stato indetto il concorso ed approvato il relativo bando -, ed ordinato alla autorità amministrativa di eseguire la decisione;

che nelle more del giudizio era entrata in vigore la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), il cui art. 77 statuiva - in combinato disposto con l'art.12-bis del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 (norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria - lo scioglimento dei consigli d'amministrazione e la liquidazione degli enti, casse e servizi mutualistici, prevedendo altresì che le gestioni di liquidazione non ancora chiuse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge venissero "assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro";

che, essendosi appunto verificata tale ipotesi normativa a riguardo della C.M.P.M. di Bolzano, questa aveva cessato di esistere alla data della suddetta sentenza del Consiglio di Stato (2 novembre 1983);

che, poiché la sentenza in parola aveva espressamente dichiarato l'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, in quanto succeduto in universum jus alla soppressa C.M.P.M. di Bolzano, tenuto ad adottare "i provvedimenti conseguenziali alla pronuncia", condannandolo altresì alle spese del giudizio, il prefato ufficio liquidazione ritenne di dovere, in ottemperanza al giudicato, confermare il bando di concorso;

che il detto ufficio liquidazione, con "atto dispositivo" del 10 febbraio 1986, bandì nuovamente il concorso, dichiarando nell'art. 1 del bando che questo veniva confermato "in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato" e che i posti messi a concorso erano "da conferire, ora per allora, con decorrenza 1ø luglio 1972";

che avverso il menzionato "atto dispositivo" la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso del 15 maggio 1986, ha promosso conflitto di attribuzione, chiedendo a questa Corte di volere dichiarare la competenza di essa Provincia e, conseguentemente, di volere annullare l'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione;

che a sostegno dell'impugnativa la ricorrente:

a) ha denunciato la violazione degli artt. 9, n. 10, e 16, p.p., dello Statuto speciale per il T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), secondo cui "le province emanano norme legislative" in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" e "nelle materie" nelle quali "la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate . . . dalla provincia";

b) ha fatto richiamo all'art. 80 della menzionata legge n. 833 del 1978, a sensi del quale "nelle materie disciplinate" da tale legge "restano ferme . . . le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano";

c) ha esposto di avere già provveduto in materia con le leggi provinciali n. 11 del 1980 (istitutiva dei ruoli nominativi del personale da destinare alle unità sanitarie locali ed ai vari servizi sanitari gestiti dalla Provincia), n. 12 del 1982 (che ha attribuito alla Provincia l'amministrazione del personale dei soppressi enti mutualistici), n. 19 del 1983 (recante disposizioni in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali), il cui art. 6 dispone in particolare che spetta alla Giunta provinciale di indire i concorsi su richiesta delle unità sanitarie locali;

che, pertanto, "unico organo competente ad indire concorsi per il personale delle disciolte casse mutue provinciali" sarebbe, "in base alle succitate norme, la Giunta provinciale di Bolzano";

che, infine, i vincitori dell'impugnato concorso sono stati già iscritti nei ruoli nominativi provinciali con deliberazione della Giunta provinciale e che a loro volta i soccombenti che impugnarono gli atti del concorso sono stati anche essi inseriti nei ruoli con la qualifica di "assistenti";

Considerato

che il conflitto risulta promosso in ordine ad una vicenda, la quale si é complicata nel corso degli anni, non solo per il succedersi delle normazioni, ma anche per l'intervento del magistrato penale, sicché poté essere definita dal giudice amministrativo solo nel 1983;

che nel frattempo la Giunta provinciale ha adottato provvedimenti conformi alla nuova disciplina, in base ai quali hanno acquistato uno status, sia i vincitori del concorso, sia i soccombenti;

che il diniego della chiesta sospensione, essendo suscettibile di risolversi nello sconvolgimento di posizioni soggettive stabilizzatesi da tempo, potrebbe comportare, in attesa del giudizio sul merito del ricorso, tale ulteriore complicazione della vicenda, da rendere estremamente difficoltosa l'eventuale restituzione in pristino e nuocere, quindi, al buon andamento dell'amministrazione;

che, pertanto, apparendo l'accoglimento della domanda di sospensione meglio rispondere al pubblico interesse, deve ritenersi che ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso in epigrafe;

Ordina la sospensione dell'atto dispositivo col quale lo speciale ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in data 10 febbraio 1986 confermava il bando di concorso interno a 25 posti della categoria di concetto presso la C.M.P.M. di Bolzano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.