Sentenza n. 302 del 1986

 

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SENTENZA N. 302

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiana

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Virgilio ANDRIOLI, Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, commi primo ed ultimo codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Tondo Gregorio e Patti-AI Confezioni Giuliana iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1980 (notificata il 10 e comunicata il 18 luglio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 656 R.O. 1980) emessa nella controversia di lavoro tra Tondo Gregorio e PATTY-AI Confezioni Giuliana, il Pretore di Nardò sollevò d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 420 co. 1 e u. l. 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro, ecc.), in relazione agli artt. 24 co. 1 e 2 Cost., 97 e 101 e segg. e 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì; spiegò intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con atto depositato il 2 dicembre 1980 per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza dell'11 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

3. - Dopoché all'udienza di discussione del 2 gennaio 1980 avanti il Pretore di Nardò erano comparsi i procuratori delle parti, i quali avevano chiesto d'accordo un breve rinvio in quanto pendevano trattative di bonario componimento, alla successiva udienza del 24 marzo 1980 comparve il procuratore dell'attore, che, dopo aver preso visione di una lettera del procuratore della convenuta con la quale si evidenziava che per gravi motivi familiari non poteva presenziare e ribadito che pendevano e stavano per concludersi le trattative di bonario componimento, chiese ulteriore rinvio. Nella stessa udienza il Pretore sollevò d'ufficio questione di illegittimità costituzionale degli artt. 420 co. 1 ("Nell'udienza fissata per la discussione della causa, il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice al fine della decisione del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice") e ultimo ("Le udienze di mero rinvio sono vietate") l. 11 agosto 1973, n. 533 (rectius: art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. sostituiti in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), ma nessuna delle norme della Carta costituzionale, assunte a parametro, si appalesa violata.

Non l'art. 3 perché diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro, né l'art. 24 co. 1 e 2 perché la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione, né gli artt. 101 e segg. perché il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge (artt. 101 e 108) se applica le disposizioni del rito speciale del lavoro, così come novellate nel 1973, laddove esula dai compiti del giudice chiamato ad esercitare il proprio magistero, e non già ad esprimere il proprio avviso in convegni, la constatazione della scarsezza dei mezzi strutturali e in genere materiali che non consente di applicare in tutto i princìpi della concentrazione e dell'immediatezza cui é informata la l. n. 533/1973.

D'altro canto non va lasciato in non cale che la più parte delle leggi che han visto la luce negli ultimi anni fan capo alla l. n. 533/1973 (art. 46 l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani); art. 3 co. 6 d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per la A.S. delle grandi imprese in crisi inserito con l. 3 aprile 1979, n. 35 di conversione), art. 31 d.P.R. 21 marzo 1981, n. 145 Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; art. 47 l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari); art. 28 l. 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 co. 1 e 2, 97, 101 segg. e 3 Cost., dell'art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. dal Pretore di Nardò con ordinanza 24 marzo 1980 (n. 656 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

 

Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.