ORDINANZA N. 293
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29
settembre 1978 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Pagano Michele ed altro e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n.
557 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il
Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 12 dicembre
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata "ininfluente o
comunque non fondata";
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
é entrata in vigore la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai
periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), la quale ha espressamente
abrogato (art. 13) la norma impugnata, in pari tempo legittimando (art. 11
quinto e sesto comma) il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il
traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate a proporre
ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 29
della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato
e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile);
e che spetta al giudice a quo verificare se alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora
rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.