Ordinanza n. 293 del 1986

 

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ORDINANZA N. 293

ANNO 1986

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1978 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Pagano Michele ed altro e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 12 dicembre 1978 ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), "nella parte in cui non prevede il potere del perito giudiziario di agire in giudizio a tutela del proprio diritto ad un giusto onorario per l'incarico giudiziario svolto";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata "ininfluente o comunque non fondata";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), la quale ha espressamente abrogato (art. 13) la norma impugnata, in pari tempo legittimando (art. 11 quinto e sesto comma) il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate a proporre ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile);

e che spetta al giudice a quo verificare se alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.