Ordinanza n. 290 del 1986

 

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ORDINANZA N. 290

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 30 ed il 29 novembre 1983 dal Pretore di Piacenza, il 19 novembre 1985 dal Pretore di Oristano, il 4 dicembre 1985 dal Pretore di Cerignola, il 14 gennaio 1986 dal Pretore di Oristano, il 13 gennaio 1986 dal Pretore di Aversa, il 14 febbraio 1986 dal Pretore di Senigallia, il 7 marzo 1986 dal Pretore di Mineo ed il 14 novembre 1985 dal Pretore di Alessandria, iscritte rispettivamente ai nn. 169 e 170 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 73, 147, 169, 215, 260, 508 e 517 del registro odinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1984 e nn. 26, 28, 32 e 43, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986), il Pretore di Alessandria con ordinanza del 14 novembre 1985 (r.o. 517 del 1986), il Pretore di Aversa con ordinanza del 13 gennaio 1986 (r.o. 215 del 1986) e il Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei requisiti idonei al rilascio di detto documento: e ciò per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne emergerebbe rispetto alla previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzioone viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi;

e che il Pretore di Cerignola ed il Pretore di Senigallia con le dette ordinanze del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986) e del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986), il Pretore di Piacenza con due ordinanze del 29 novembre 1983 (r.o. 170 del 1984) e del 30 novembre 1983 (r.o. 169 del 1984), il Pretore di Oristano con due ordinanze del 19 novembre 1985 (r.o. 73 del 1986) e del 14 gennaio 1986 (r.o. 169 del 1986) ed il Pretore di Mineo con ordinanza del 7 marzo 1986 (r.o. 508 del 1986) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche quando quest'ultima sia stata rilasciata o possa essere rilasciata successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: e ciò per l'irragionevole identità di trattamento che la norma consurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di regolarizzazione o già regolarizzati, perché in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione, ed i veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

Considerato che i giudizi riguardano questioni o identiche od analoghe e vanno, quindi riuniti;

e che sulle questioni rispettivamente sollevate dall'uno e dall'altro gruppo di ordinanze questa Corte si é già pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche l'ordinanza n. 148 del 1986), dichiarandole tutte inammissibili, in quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali, come tali demandate al solo legislatore";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986), dal Pretore di Alessandria con ordinanza del 14 novembre 1985 (r.o. 517 del 1986), dal Pretore di Aversa con ordinanza del 13 gennaio 1986 (r.o. 215 del 1986) e dal Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986);

2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con ordinanze del 29 novembre del 1983 (r.o. 170 del 1984) e del 30 novembre 1983 (r.o. 169 del 1984), dal Pretore di Oristano con ordinanze del 19 novembre 1985 (r.o. 73 del 1986) e del 14 gennaio 1986 (r.o. 169 del 1986), dal Pretore di Cerignola con ordinanza del 4 dicembre 1985 (r.o. 147 del 1986), dal Pretore di Senigallia con ordinanza del 14 febbraio 1986 (r.o. 260 del 1986) e dal Pretore di Mineo con ordinanza del 7 marzo 1986 (r.o. 508 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della consulta, il 19 dicembre 1986.

 

 

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.