ORDINANZA N. 288
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 11, 15, primo comma, 39, secondo comma, e 54 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29
ottobre 1985 dal Pretore di Napoli-Barra nel
procedimento civile tra Tatucci Maria
ed Esattoria comunale di Napoli, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1985
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1985 dal Pretore di
Valenza nel procedimento civile vertente tra Picchio Gianni e
Esattoria imposte dirette di Valenza, iscritta al n. 392 del reg. ord. 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore
Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Tatucci
Maria, soggetto passivo di esecuzione
esattoriale in quanto ritenuta erede di Tatucci
Gennaro, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza del
29 ottobre 1985 (reg. ord. n.
892 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo
all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;
che ad avviso del Pretore la disposizione
impugnata ledeva il principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela
giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
che analoghe questioni venivano sollevate dal
Pretore di Valenza il quale, con ordinanza del 21 dicembre 1985 emessa nel
procedimento promosso da Picchio Gianni (reg. ord.
392/1986), impugnava gli artt. 15 e 39 d.P.R. cit. i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli
in base ad accertamenti non definitivi, nonché l'iscrizione di un terzo del
tributo preteso dall'ufficio, in pendenza del giudizio tributario di primo
grado (nell'ordinanza il pretore indicava anche l'art. 11 d.P.R.
cit.);
che
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti
per la loro analogia;
che le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già
decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha escluso la
fondatezza nella considerazione che contro gli atti esecutivi il contribuente é
tutelato, oltreché dal potere di sospensione
attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto
parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso
l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva
reintegrazione del suo patrimonio;
Visti gli artt.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non
fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.