Ordinanza n. 282 del 1986

 

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ORDINANZA N. 282

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 legge 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in legge 29 febbraio 1980 n. 33), 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in legge 26 settembre 1981 n. 537), 14 legge 26 aprile 1982 n. 181, 4, comma quarto, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638), 33 legge 27 dicembre 1983 n. 730, 10 legge 22 dicembre 1984 n. 887, e dei d.1. 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317 promossi con ordinanze emesse il 12 giugno 1984 dal Pretore di Cuneo, il 15 giugno 1985 dal Pretore di Sondrio, il 18 giugno 1985 dal Pretore di Enna, il 26 novembre 1984 dal Pretore di Firenze (n. 26 ordd.), il 14 dicembre 1984 dal Pretore di Firenze, il 12 giugno 1985 dal Pretore di Brescia, il 13 maggio 1985 dal Pretore di Brescia, il 26 febbraio 1985 dal Pretore di Parma, il 23 luglio 1985 dal Pretore di Roma, il 21 marzo 1985 dal Pretore di Milano, il 12 marzo 1985 dal Pretore di Brescia, il 18 luglio 1985 dal Pretore di Roma, il 30 aprile 1985 dal Pretore di Roma, il 21 ottobre 1985 dal Pretore di Bologna, il 14 ottobre 1985 dal Pretore di Bologna, il 21 ottobre 1985 dal Pretore di Bologna (n. 2 ordd.), il 31 ottobre 1985 dal Tribunale di Tortona, il 26 e 27 settembre 1985 dal Pretore di Napoli, il 18 luglio 1985 dal Pretore di Roma, il 9 aprile 1985 dal Pretore di Modena, il 29 maggio 1985 dal Pretore di Brescia, il 26 novembre 1985 dal Pretore di Bologna, il 5 dicembre 1985 dal Pretore di Lamezia Terme, il 16 ottobre 1985 dal Pretore di Messina, il 13 novembre 1985 dal Tribunale di Bologna, il 13 dicembre 1985 dal Pretore di Napoli, il 21 dicembre 1985 dal Pretore di Vigevano, il 4 febbraio 1986 dal Pretore di Pistoia (n. 3 ordd.), il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Pisa, il 17 dicembre 1985 dal Pretore di Pisa, il 4 marzo 1986 dal Pretore di Napoli, il 7 marzo 1986 dal Pretore di Acqui Terme, iscritte ai nn. 534, 603, 631, da 641 a 666, 673, 707, 708, 745, 752, 761, 790, 794, 840, da 868 a 871 e 903 del registro ordinanze 1985; e ai nn. 23, 32, 35, 48, 65, 67, 103, 115, 136, 156, 170, 256, 257, 258, 291, 292, 363 e 400 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 9, 12, 10, 13, 11, 20, 21, 23, 22, 25, 27, 26, 14, 29, 35 e 36 1 s.s. del 1986.

Visti gli atti di costituzione di Pettini Paolo ed altri, di Beretta Anguissola Alessandro ed altri, di Fara Ferdinando Giuseppe ed altri, di Mariani Giuseppe ed altri, di Benincasa Renato ed altri, di Boscato Giuseppe ed altri, di Battiati Giuseppe ed altri, di Fratta Umberto ed altri, di Roccari Riccardo ed altri, di Midulla Sergio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino

Ritenuto che con 61 ordinanze sollevate da diversi pretori, in funzione di giudici del lavoro, e, in sede di appello, da qualche tribunale é stata impugnata sotto vari profili di illegittimità costituzionale, di cui in appresso, la normativa, susseguitasi nel tempo (dal 1980 al 1984), relativa alla contribuzione di malattia, concernente i liberi professionisti (notai, avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ecc.);

che le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse risultano infatti promosse da liberi professionisti, al fine di contestare le somme richieste dall'INPS a titolo di contributi sociali di malattia;

che quanto alle norme oggetto di impugnazione ed ai parametri costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va precisato:

1) con ordinanza (n. 534/85 R.O.) emessa il 12 giugno 1984 (pervenuta il 16 luglio 1985) dal Pretore di Cuneo sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980 n. 33) e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. con modif. in legge 11 novembre 1983 n. 638, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

2) con ordinanza (n. 603/85 R.O.) emessa il 15 giugno 1985 dal Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. con modif. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

3) con ordinanza (n. 631/85 R.O.) emessa il 18 giugno 1985 dal Pretore di Enna gli artt. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833,3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538,12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. n. 638/1983, 35 (recte 33) l. 27 dicembre 1983 n. 730 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

4-29) con 26 ordinanza di identico contenuto (nn. 641-666/1985 R.O.) emesse il 19 e il 26 novembre 1984 (tutte pervenute il 25 settembre 1985) dal Pretore di Firenze l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in relazione agli artt. 3 e 134 Cost.;

30) con ordinanza (n. 673/85 R.O.) emessa il 14 dicembre 1984 (pervenuta il 1 ottobre 1985) dal Pretore di Firenze gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

31) con ordinanza (n. 707/85 R.O.) emessa il 12 giugno 1985 dal Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

32) con ordinanza (n. 708/85 R.O.) emessa il 13 maggio 1985 dal Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

33) con ordinanza (n. 745/85 R.O.) emessa il 26 febbraio 1985 dal Pretore di Parma gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981,14 l. n. 181/1982,14 d.l. n.463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

34) con ordinanza (n. 752/85 R.O.) emessa il 23 luglio 1985 dal Pretore di Roma l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.1.n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983, 4 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 57 l. n. 833/1978 in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, quarto comma, 53, primo e secondo comma, Cost.;

35) con ordinanza (n. 761/85 R.O.) emessa il 21 marzo 1985 dal Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833/1978 in relazione agli artt. 3 e 23 Cost.;

36) con ordinanza tn. 790/85 R.O.) emessa il 12 marzo 1985 dal Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463!1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

37) con ordinanza (n. 794/85 R.O.) emessa il 18 luglio 1985 dal Pretore di Roma gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,57 e 63 l. n. 833/1978, il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4 e 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, 23, 53, 76, 97 e 101 Cost.;

38) con ordinanza (n. 840/85 R.O.) emessa il 30 aprile 1985 dal Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

39-42) con 4 ordinanze (n. 868-871/85 R.O.) emesse il 21 ottobre 1985 dal Pretore di Bologna gli artt.3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

43) con ordinanza (n. 903/85 R.O.) emessa il 31 ottobre 1985 dal Tribunale di Tortona gli artt. 3, lett. b), d.1.n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12, settimo comma, d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, quarto comma, l. n. 181/1982 in relazione all'art. 3 Cost.;

44) con ordinanza (n. 23/86 R.O.) emessa il 27 settembre 1985 dal Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

45) con ordinanza (n. 32/86 R.O.) emessa il 26 settembre 1985 dal Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

46) con ordinanza (n. 35/86 R.O.) emessa il 18 luglio 1985 dal Pretore di Roma gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 57 e 63 l. n. 833/1978, il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4 e 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, 23, 56 (recte 53), 76, 97 e 101 Cost.;

47) con ordinanza (n. 48/86 R.O.) emessa il 9 aprile 1985 (pervenuta il 12 gennaio 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 3, primo comma, lett. b), d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, quarto comma, l. n. 181/1982, 4, quarto comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt.3, primo comma,53, primo comma, 97 Cost.;

48) con ordinanza (n. 65/86 R.O.) emessa il 29 maggio 1985 (pervenuta il 27 gennaio 1986) dal Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n.402/1981 conv. in l. n. 537/1981,14 l. n.181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

49) con ordinanza (n. 67/86 R.O.) emessa il 26 novembre 1985 dal Pretore di Bologna gli artt. 3 d.l. n. 663/ 1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost.;

50) con ordinanza (n. 103/86 R.O.) emessa il 5 dicembre 1985 dal Pretore di Lamezia Terme gli artt. 57 e 63 1.n. 833/1978 in riferimento all'art. 3 Cost. e gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost.;

51) con ordinanza (n. 115/86 R.O.) emessa il 16 ottobre 1985 dal Pretore di Messina gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

52) con ordinanza (n. 136/86 R.O.) emessa il 13 novembre 1985 dal Tribunale di Bologna gli artt. l d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, i decreti legge nn. 2/83, 59/83, 176/83 e 317/83, l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.;

53) con ordinanza (n. 156/86 R.O.) emessa il 13 dicembre 1985 dal Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

54) con ordinanza (n. 170/86 R.O.) emessa il 21 dicembre 1985 dal Pretore di Vigevano l'art. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

55) con ordinanza (n. 256/86 R.O.) emessa il 4 febbraio 1985 dal Pretore di Pistoia gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4, quarto comma, e 14, primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983, 10 l. n. 887/1984 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

56) con ordinanza (n. 257/86 R.O.) emessa il 4 febbraio 1986 dal Pretore di Pistoia gli art. 57, secondo comma, 1. n. 833/1978, 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12, sesto e ultimo comma, d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/ 1981, 14 (recte 4), quarto comma, e 14, primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33, primo e terzo comma, l. n. 730/1983, 10 l. n. 887/1984 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

57) con ordinanza (n. 258/86 R.O.) emessa il 4 febbraio 1986 dal Pretore di Pistoia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 12 d.l. n.402/1981 conv. in l. n.537/1981,14 l. n.181/1982, 33 l. n. 730/1983, 10 n. 887/1984 in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;

58) con ordinanza (n. 291/86 R.O.) emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Pisa l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in relazione agli artt. 101, secondo comma, e 53 Cost.; gli artt. 57, 63 l. n. 833/1978 e 14 l. n. 181/1982 in riferimento all'art. 3 Cost.;

59) con ordinanza (n. 292/86 R.O.) emessa il 17 dicembre 1985 dal Pretore di Pisa l'art. 14 d.1. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 53 Cost.; gli artt. 57, 63 l. n. 833/1978 e 4 l. n. 181/1982 in relazione all'art. 3 Cost.;

60) con ordinanza (n. 363/86 R.O.) emessa il 4 marzo 1986 dal Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;

61) con ordinanza (n. 400/86 R.O.) emessa il 7 marzo 1986 dal Pretore di Acqui Terme gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, quarto comma, l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, Cost.;

che le menzionate disposizioni vengono denunciate, in generale, ex artt. 3, 53, 97 Cost., nella parte in cui determinano la misura fissa, quella percentuale, nonché il massimale, per il contributo sociale di malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso - si assume - rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, da coloro non tenuti prima della legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali), dai lavoratori dipendenti: ciò a parità di reddito e di prestazioni sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa, dalla capacità contributiva di ciascuno, in un sistema di contribuzione che sarebbe privo di coerenza ed incidente sulla imparzialità e sul buon andamento della amministrazione;

che l'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833 viene sospettato di illegittimità costituzionale nella parte in cui affida al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di questa partecipazione, senza fissare alcun criterio direttivo, in contrasto con "la regola della riserva di legge relativa" di cui all'art. 23 Cost.;

che il d.P.R. n. 538/1980 é stato oggetto di impugnazione poiché sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispone l'art. 76 Cost.;

che l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638) contrasterebbe:

- con l'art. 101, secondo comma, Cost. (ovvero con il successivo art. 134) poiché, essendo norma sostanzialmente di natura innovativa anziché di interpretazione autentica, avrebbe compromesso e limitato il potere spettante al giudice di interpretare le leggi nella loro applicazione;

- con l'art. 53 Cost., nella parte in cui verrebbe a imporre, retroattivamente, un prelievo di carattere fiscale, non prevedibile dal contribuente, e quindi presumibilmente su redditi già consumati;

- con gli artt. 3 e 53 Cost.:

a) nella parte in cui, per i liberi professionisti aventi reddito anche da lavoro dipendente ovvero derivante da pensione, impone un duplice contributo (relativamente cioé ai due redditi) per il fruimento del medesimo servizio, a differenza di tutti gli altri soggetti tenuti ad un'unica contribuzione;

b) nella parte in cui assoggetta il libero professionista a duplice prelievo (fisso e percentuale) a differenza di coloro i quali svolgono anche attività di lavoro dipendente o siano titolari di pensione statale, nei cui confronti é prevista soltanto la contribuzione percentuale, nonché a differenza dei titolari di pensioni INPS (diretta o indiretta) completamente esentati dal versamento dei contributi di malattia (ex art. 1 legge 4 agosto 1955 n. 692);

c) nella parte in cui creerebbe ingiustificate discriminazioni tra diverse categorie di liberi professionisti a seconda che per ciascuna di esse fosse o meno istituita, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, apposita cassa o gestione per l'assicurazione di malattia;

che hanno depositato memorie di costituzione, nelle quali vengono richiamate le argomentazioni dedotte dai rispettivi giudici rimettenti, ovvero vengono svolte altre del tutto analoghe, Paolo Pettini ed altri (nel giudizio di cui all'ord. n. 673/85), Alessandro Beretta Anguissola ed altri (ord. n. 752/85), Giuseppe Mariani, Ferdinando Fara ed altri (ord. n. 794/85), Renato Benincasa ed altri (ord. n. 23/86), Giuseppe Boscato ed altri (ord. n. 32/86), Giuseppe Battiati (ord. n. 67/86), Umberto Fratta ed altri (ord. n. 136/86), Sergio Midulla ed altri (ord. n. 156/86);

che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di intervento nei giudizi di cui alle ordd. nn. 534, 603, 631, 641-666, 673, 794, 840, 868-871, 903 Reg. ord. 1985; 32, 35, 48, 65, 67, 136, 170, 256, 258, 292 Reg. ord. 1986, deducendosi preliminarmente l'inammissibilità delle questioni di cui alle ordd. nn. 631/85, 707/85 per difetto di elementi sulla rilevanza, nonché della questione sollevata dall'ord. n. 840/85 essendo questa motivata esclusivamente "per relationem"; nel merito, l'infondatezza di tutte le questioni.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

che le ordd. nn. 631/1985 e 707/1985 sono prive di un benché minimo riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio, mentre l'ord. n. 840/1985 si riporta integralmente ai contenuti di altra ordinanza; onde si appalesano tutte manifestamente inammissibili;

che l'art. 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887, oggetto di impugnativa da parte delle ordd. nn. 256, 257, 258/1986 R.O., dispone in materia del tutto distinta, e però inconferente, da quella su cui verte il giudizio a quo cosicché la relativa questione di legittimità costituzionale é palesemente priva di rilevanza e pertanto manifestamente inammissibile;

che ancora manifestamente inammissibili sono le questioni (v. ord. n. 136/1986) concernenti i decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317, non essendo stati essi oggetto di conversione da parte del Parlamento;

che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 in quanto provvedimento non avente natura legislativa;

che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538 sollevate dalle ordd. nn. 603, 673, 708, 745, 752, 790, 794, 903/1985 R.O., 35, 65, 103, 115, 136, 170/1986 R.O. vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la stessa sentenza n. 167/1986 é stata dichiarata infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale, secondo le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti per gli anni 1980-1984;

che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni identiche nei riferimenti, motivi ed argomenti (il parametro di cui all'art. 134 Cost. comunque non pertinente, dedotto per la prima volta qui dal Pretore di Firenze - ordd. nn. 641-666/1985 R.O. - dovendosi ritenere invocato per errore in luogo dell'art. 104);

che non sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni, quindi, tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso;

che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di cui agli artt. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quarto oomma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, 33 l. 27 dicembre 1983 n.730 sollevate, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze del Pretore di Enna (ord. n. 631/1985), del Pretore di Brescia (ord. n. 707/1985) e del Pretore di Roma (ord. n. 840/1985);

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887 sollevata, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dal Pretore di Pistoia (ordd. nn. 256-258/1986);

3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal Tribunale di Bologna (ord. n. 136/1986);

4) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97 Cost. dai Pretori di Sondrio (ord. n. 603/1985), Firenze (ord. n. 673/1985), Brescia (ordd. nn. 708, 790/1985, 65/1986), Parma (ord. n.745/1985), Roma (ordd. nn. 752, 794/1985, 35/1986), Lamezia Terme (ord. n. 103/1986), Messina (ord. n. 115/1986), Vigevano (ord. n. 170/1986) e dai Tribunali di Tortona (ord. n. 903/1985) e Bologna (ord. n. 136/1986);

5) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, comma 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730 sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97,101, 134 Cost., dai Pretori di Cuneo (ord. n. 534/1985), Sondrio (ord. n. 603/1985), Firenze (ordd. nn. 641-666, 673/1985), Brescia (ordd. nn. 708, 790/1985, 65/1986), Parma (ord. n. 745/1985), Roma (ordd. nn. 752, 794/1985, 35/1986), Milano (ord. n. 761/1985)), Bologna (ordd. nn. 868-871/1985, 67/1986), Napoli (ordd. nn. 23, 32, 156, 363/1986), Modena (ord. n. 48-1986), Lamezia Terme (ord. n. 103/1986), Messina (ord. n. 115/1986) Vigevano (ord. n. 170/1986), Pistoia (ordd. nn. 256258/1986), Pisa (ordd. nn. 291, 292/1986), Acqui Terme (ord. n. 400/1986) e dai Tribunali di Tortona (ord. n. 903/1985) e di Bologna (ord. n. 136/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 16 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.