Ordinanza n. 274 del 1986

 

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ORDINANZA N. 274

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12, della legge 8 luglio 1975, n. 306 ("Incentivazione del l'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Toffoli Gaetano ed altri contro Regione Veneto ed altri, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 178 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal T.A.R. per la Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da I.C. Manca S.p.a. ed altri contro Commissione regionale di cui all'art. 11 legge 8 luglio 1975, n. 306 ed altri, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 224 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Interlatte ed altre società e della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - I Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della Sardegna sollevano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12, della legge 8 luglio 1975, n. 306 ("Incentivazione del l'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione");

2. - i giudici rimettenti deducono che la normativa censurata, introducendo una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, si porrebbe in contrasto con il regolamento della CEE n. 804 del 1968 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro: con conseguente violazione degli artt. 10, primo comma, e 11 Cost.;

3. - nel giudizio introdotto con l'ordinanza del TAR del Veneto si sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio a quo - chiedendo che la Corte dichiari la disapplicabilità da parte del giudice ordinario delle norme censurate per contrasto con il regolamento CEE n. 804/1968 e in subordine l'illegittimità costituzionale delle stesse norme - e la resistente Regione Veneto, che conclude per l'inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

2. - con le sentenze n. 170 del 1984 e 113 del 1985, seguite da altre analoghe pronunce, la Corte ha statuito che la normativa comunitaria entra, e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità; e questo principio vale sia per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;

3. - sulla base di detti principi, la Corte ha infatti dichiarato inammissibili le questioni allora prospettate, anche in riferimento a parametri diversi dall'art. 11 Cost. (cfr. citata sent. n. 113/85);

4. - identica conclusione si impone pertanto anche nei presenti giudizi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e l2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., sollevata dai Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della Sardegna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.