ORDINANZA N. 259
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di
attribuzione fra i poteri dello stato sollevato, con ricorso del 24 ottobre
1985, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in Cancelleria il 28 novembre
1985 ed iscritto al n. 31 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro.
Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di Cauchi Augusto ed altri, imputati, fra l'altro, di delitti
di cui all'art. 285 c.p., il
giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze in data 8 novembre 1984 aveva
chiesto al Direttore del S.I.S.MI. (Servizio di informazione
per la sicurezza militare) di fornire tutte le notizie in suo possesso relative
ad alcune persone, organizzazioni ed attentati terroristici;
che il 16 novembre 1984 il Servizio aveva
inoltrato al richiedente una "nutrita "documentazione attinente alla
richiesta;
che, avendo successivamente il predetto giudice
istruttore chiesto di conoscere le fonti di alcune notizie, il 23 gennaio 1985
gli era stato opposto il segreto di Stato, confermato dal Presidente del
Consiglio dei ministri con lettera n. 2113.7/320 del 28 marzo 1985;
che, a seguito di tale provvedimento, il
medesimo giudice istruttore, con ricorso in data 24 ottobre
Ritenuto che
Considerato che, come afferma lo stesso ricorrente, i fatti per i quali
si procede risultano già a conoscenza dell'autorità
giudiziaria, anche per effetto della "nutrita" documentazione fornita
dai responsabili del S.I.S.MI.; e che le notizie, a
proposito delle quali sono stati richiesti i nomi degli informatori dei servizi
segreti, sono a conoscenza della stessa autorità giudiziaria ;
che, tuttavia, nel ricorso non é indicato
neppure il minimo collegamento che i nomi degli informatori, i quali hanno rivelato
al S.I.S.MI. le predette notizie, avrebbero sullo
svolgimento delle ulteriori indagini istruttorie;
che, del resto, lo stesso ufficio del P.M., nel sostenere la legittimità dell'opposizione del
segreto di Stato sull'identità delle fonti delle informazioni fornite dai
servizi, anche in procedimenti penali aventi per oggetto fatti di eversione, ha
invitato il giudice istruttore ad ulteriormente procedere;
che, in conseguenza, non risulta dalle deduzioni
del ricorrente come l'opposizione del segreto di Stato sulla fonte delle
informazioni fornite dai servizi possa effettivamente impedire il concreto
esercizio della funzione giurisdizionale;
e che, non risultando altrimenti in alcun modo
dagli atti l'incidenza, nella specie, dell'assunto conflitto di attribuzione,
non é consentito entrare nell'esame del merito del ricorso;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto
d'attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1986.