Ordinanza n. 253 del 1986

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ORDINANZA N. 253

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) e 28, 49, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 2195 codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Togni Maria Grazia, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1 s. spec. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Catarinelli Cesare contro Intendenza di Finanza, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1 s. spec. dell'anno 1986;

3) due ordinanze emesse il 18 giugno e 24 settembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sui ricorsi proposti da Stura Umberto e Urcia Ugo contro Ufficio II.DD. di Macerata, iscritte ai nn. 880 e 881 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 s. spec. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 13 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Terragni Enrico, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 s. spec. dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto da Ferrari Emilio, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1 s. spec. dell'anno 1986;

6) due ordinanze emesse il 9 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sui ricorsi proposti da Cantele Giancarlo e Giannetti Loredana, iscritte ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32/1 s. spec. dell'anno 1986;

7) ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Fogante Ernesto, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1a s. spec. dell'anno 1986;

8) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Gallinaro Paolo, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1a s. spec. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 (R.O. n. 744/1985), la Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il principio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa derivanti totalmente o prevalentemente dal lavoro, quali sono i redditi dell'agente di assicurazione che operi senza organizzazione di impresa, sebbene, ad avviso del giudice a quo, si tratti di redditi che, pur essendo giuridicamente definiti di impresa (art.51, secondo comma, d.P.R. n.597 del 1973, in relazione all'art. 2195 cod. civ.), sono tuttavia privi del requisito della patrimonialità, che costituisce la ratio giustificatrice dell'ILOR (Corte cost. sent. n. 42 del 1980), e sono sostanzialmente assimilabili a redditi di lavoro autonomo;

Che la Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con tre ordinanze emesse il 18 giugno 1985 (R.O. n. 880/1985), il 24 settembre 1985 (R.O. n. 881/1985) ed il 10 dicembre 1985 (R.O. n. 407/1986), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, gli artt. 51 e 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e l'art. 2195 cod. civ., nella parte in cui permettono la sottoposizione al regime dell'ILOR dei redditi dei procacciatori di affari in campo assicurativo, con lavoro autonomo non organizzato in forma di impresa;

Che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 (R.O. n. 834/1985), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui assoggettano ad ILOR i redditi degli agenti di commercio, i quali, pur essendo formalmente qualificati redditi di impresa, sono, in realtà, redditi di lavoro autonomo in nulla differenti da quelli dei liberi professionisti;

Che analoga questione é stata sollevata altresì: a) dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con - ordinanza emessa il 13 dicembre 1984 (R.O. n. 901/1985) - che ha impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., il solo art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973; b) dalla Commissione tributaria di primo grado di Como - con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (R.O. n. 72/1986) - che ha impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 e gli artt. 49 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973; c) dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella - con due ordinanze identiche in data 9 ottobre 1985 (R.O. nn. 276 e 277/1986) - che ha impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 529 (rectius: 599) del 1973; d) dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento - con ordinanza emessa il 9 luglio 1985 (R.O. n. 463/1986) - che ha impugnato, in riferimento al solo art. 3 Cost., l'art. 4, n. 1, della legge n. 825 del 1971, l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973;

Che in tutti i giudizi - ad eccezione di quello instaurato dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata (R.O. n. 407/1986) - é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della non fondatezza, alla stregua della sentenza della Corte n. 87 del 1986;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in tutti é denunciata - talvolta in collegamento con altre - la medesima disposizione (art. 1 d.P.R. n. 599 del 1973) con censure sostanzialmente coincidenti;

Che, peraltro, con la recente ordinanza n. 161 del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la Corte costituzionale "non é abilitata ad introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo", essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;

Che, non essendo stati forniti nuovi elementi di giudizio, questa Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.