SENTENZA N. 251
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 38, terzo comma, codice di procedura civile promossi con cinque
ordinanze emesse il 28 dicembre 1984 dal Pretore di Legnano nei procedimenti
civili vertenti tra S.p.a. Autoservizi Maggiore e Gallazzi Giacomo, s.n.c. Clebet, Tripicchio Amerigo, Rossi Luigi e Pisciottano
Francesco iscritte ai nn. 420,421,422 del registro
ordinanze 1985 e ai nn. 99 e 100 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella G.U. n. 279 bis dell'anno
1985 e nn. 27/1 s.s. e 30/1 s.s. dell'anno
1986;
visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre
1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto notificato il 9 ottobre 1984 la s.p.a. Autoservizi
Maggiore, esercente la propria attività nel campo degli autonoleggi - premesso
che aveva noleggiato per più periodi le proprie autovetture a Giacomo Gallazzi, residente in Busto Arsizio,
via Meda 10, rimasto debitore di lire 155.226 - lo
convenne avanti il pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del
debito in una con gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo gli indici
nazionali ISTAT al saldo effettivo, le spese diritti e onorari di causa.
All'udienza del 21 dicembre
1.2. - Con atti regolarmente notificati ai sensi
dell'art. 140 c.p.c. il 9 ottobre 1984, la s.p.a.
Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture alla s.n.c. Clebet di Clerici e C.,
con sede in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta 15,
rimasta debitrice di lire 379.615, convenne la or menzionata società e Giovanni
Clerici, residente in Busto Arsizio,
via L. Galvani 9, avanti il Pretore di Legnano per
"accertato l'inadempimento della parte convenuta, condannarla al pagamento
della somma di lire 379.615, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo
gli indici nazionali ISTAT del costo della vita e oltre le spese diritti ed
onorari di causa. Sentenza con clausola". All'udienza del 21 dicembre
1.3. - Con atto notificato per mezzo del servizio postale il 9 ottobre
1984 al cui originale non é allegato l'avviso di ricevimento, la s.p.a.
Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture ad Amerigo Tripicchio, residente in Voghera, corso 24 marzo 35,
rimasto debitore di lire 192.102, lo convenne avanti il Pretore di Legnano
chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e
rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita
a saldo effettivo e le spese, diritti e onorari di causa. All'udienza del 21
dicembre
1.4. - Con atto regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la s.p.a. Autoservizi
Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture a Luigi Rossi, residente in Gallarate, via Grandi, rimasto debitore di lire 140.860, lo
convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del
debito oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali
ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le spese, diritti e
onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre
1.5. - Con atto, notificato per mezzo del servizio postale il 9 ottobre
1984 al cui originale non é allegato l'avviso di ricevimento, la s.p.a.
Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture a Francesco Pisciottano, rimasto debitore di lire 106.093, lo convenne
avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito,
oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT
del costo della vita al saldo effettivo e oltre le spese diritti ed onorari di
causa. All'udienza del 21 dicembre
2. - Il Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e
25 comma primo Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c., nella
parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza
per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto.
La motivazione in diritto e il dispositivo di rimessione
sono collocati in distinte ordinanze rese sotto la stessa data del 28 dicembre
1984: I) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio
1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e
iscritta al n. 420 R.O. 1985 rimessa alla Corte nel
giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Giacomo Gallazzi (supra l.1.);
II) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 421 R.O. 1981, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a.
Autoservizi Maggiore e la s.n.c. Clebet e Giovanni Clerici (supra 1.2.); III)
notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n.
279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 422 R.O. 1985, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a.
Autoservizi Maggiore e Amerigo Tripicchio (supra l.3.); IV) notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986,
pervenuta alla Corte il 12 febbraio 1986, pubblicata nella G.U. n. 27/1 s.s. dell'11 giugno 1986 e iscritta al n. 99 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a.
Autoservizi Maggiore e Luigi Rossi (supra 1.4.); V)
notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 12
febbraio 1986; pubblicata nella G.U. 30/1 s.s. del 25 giugno 1986 e iscritta al
n. 100 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra
la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Francesco Pisciottano
(supra 1.5.).
3.1. - Avanti
3.2. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986,
nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta
relazione sui cinque incidenti, l'avv. Stato Vittoria si é rimesso allo scritto.
Considerato in diritto
4.1. - Il Pretore di Legnano, dopo aver constatato che su ognuno dei
cinque giudizi sarebbe stato per territorio incompetente a conoscere delle
domande proposte dalla s.p.a. Autoservizi Maggiore, ha sollevato d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 (Incompetenza) comma terzo
("L'incompetenza per territorio, fuori dei casi
previsti nell'articolo 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di
risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La eccezione si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre
parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane
ferma se la causa é riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal
ruolo") c.p.c., nella
parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza
per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto in riferimento agli
artt. 24 comma secondo ("La difesa é diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento") e 25 comma primo ("Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge") della Costituzione
della Repubblica, sul riflesso che a) "in ossequio ad un elementare
principio di civiltà giuridica per cui chi é convenuto
deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi "é dettato
"il principio generale di competenza territoriale" che "é dato
dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta (artt. 18 e 19 c.p.c.)", ma le "regole di competenza
territoriale possono d'altra parte essere derogate dalle
parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e
funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa" b)
"la connessione tra non rilevabilità d'ufficio e
derogabilità della competenza per territorio viene meno nel caso di contumacia
del convenuto, non potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione
di accettazione della competenza. Al contrario semmai proprio il mancato
rispetto della regola di competenza territoriale può aver causato la
contumacia, rendendo non agevole e non conveniente la difesa in giudizio in
luogo diverso dalla residenza del convenuto e non determinato da altri elementi
di connessione con la causa", di talché - sempre a giudizio del Pretore di
Legnano - "con il meccanismo dell'art. 38 c.p.c., l'attore può arbitrariamente scegliere come luogo del
giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter confidare per
la sua contumacia", c) "analoghe considerazioni possono svolgersi in
relazione al principio del Giudice naturale precostituito per legge, sancito
dall'art. 25 della Costituzione".
4.2. - Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato obietta al Pretore
di Legnano che a) mere difficoltà di ordine pratico conseguenti
a disposizioni di per sé incensurabili possono dar luogo a questioni di
legittimità costituzionale sol qualora siano tanto gravi da vanificare del
tutto i diritti attribuiti dalle norme costituzionali assunte a parametro, b)
nel caso di specie non si ravvisano conseguenze di tale natura perché l'onere
di costituirsi dinanzi ad un giudice diverso da quello di residenza, dato
l'attuale grado di sviluppo delle comunicazioni, non rende eccezionalmente
difficile la difesa in giudizio, c) l'art. 38 comma terzo c.p.c.
non impedisce al contumace tardivamente costituitosi in primo grado, ancorché
non rimesso in termini ex art. 294 c.p.c., di
sollevare l'eccezione nella sua prima difesa e il contumace, rimesso in
termini, é abilitato a sollevare l'eccezione d'incompetenza pure in sede di
appello, d) pertanto, se il convenuto, insistendo nella contumacia, non si
avvale di tale facoltà, sembra ragionevole vedere in siffatto atteggiamento una
rinunzia alla eccezione, che non riveste significato sostanzialmente diverso da
quello assegnato alla sua mancata proposizione nella prima difesa da parte del
convenuto ritualmente costituitosi.
5. - L'analisi dei motivi cui il Pretore di Legnano ha affidato il
sospetto di incostituzionalità dell'art. 38 comma
terzo c.p.c. per contrasto con gli artt. 24 comma
secondo e 25 comma primo Cost. (supra 4.1.) ne pone in luce la inconsistenza.
Ad a) Non si può ravvisare in residenza, dimora
e sede del convenuto l'espressione di un principio di civiltà giuridica senza
ignorare altri fori che nel campo della competenza territoriale prorogabile gli
si affiancano (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di
obbligazione (art. 201) [rectius: 20) , foro
stabilito per l'accordo delle parti (art. 281) [rectius:
28);.
Ad b) Equivoca é la illazione di contestazione
della competenza del giudice adito desunta dalla contumacia del convenuto,
dalla quale può pur ricavarsi l'accettazione di tale competenza, seppure non é
tempo di rilevare che l'indizio peraltro tutt'altro che univoco, che si può
ricavare dalla contumacia del convenuto, riflette la scarsa fiducia nella
fondatezza delle proprie ragioni nel merito, che può indurre il convenuto a
disertare il campo di battaglia.
Ad c) Le superiori considerazioni svolte in
riferimento all'art. 24 comma secondo valgono a negare fondamento al sospetto
di illegittimità dell'art. 38 comma terzo, a sostegno del quale il Pretore di
Legnano si limita a richiamare i motivi addotti riguardo all'art. 25 comma
primo, seppur non é lecito chiosare che la nozione di giudice naturale
precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della competenza
territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla
istituzione del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella
parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza
per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore
di Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25
comma primo Cost. con le ordinanze iscritte ai nn.
420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e 100 R.O. 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.