SENTENZA N. 250
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 232, 292, 140 cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 215, n. 1 e 192 (rectius 292)
stesso codice promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra s.r.1. Gestione
Impianti a Nafta e Rota Giuseppe iscritta al n. 553
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 352 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1981 dal Pretore di
Torino nel procedimento civile vertente tra Giacchin
Gino e Zanchi Carlo iscritta al n. 948 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 149 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre
1986, il giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto notificato il 18 agosto
All'udienza del 10 ottobre
All'udienza di spedizione della causa, svoltasi il 14 marzo 1981, il
difensore della società attrice, il quale aveva nella comparsa conclusionale
datata 13 marzo 1981 chiesto, previa occorrendo ammissione delle prove per
interrogatorio e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, condannare
il Rota all'immediato pagamento della somma di lire 78.975 oltre gli interessi
dalla scadenza, spese e onorari, il Pretore, alla
presenza del difensore della attrice società, si riservò di decidere.
1.2. - Con ordinanza 10 maggio 1981 depositata il
successivo 13 (notificata il 19 e comunicata il 26 giugno; pubblicata nella
G.U. n. 352 del 23 dicembre 1981 e iscritta al n. 553 R.O. 1981), il Pretore ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24
comma secondo Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.
232, 292 e 140 c.p.c., nella
parte in cui consentono al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia della ordinanza ammissiva della prova sia stata notificata ai sensi
dell'art. 140 c.p.c. e non sia corredata dell'avviso
di ricevimento della prescritta raccomandata.
2. - Avanti
3.1. - Con atto notificato il 12 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e integrato dall'avviso di ricevimento firmato dal
convenuto il successivo 15, Gino Giacchin convenne
avanti il Pretore di Torino Carlo Zanchi
articolando tre capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi e
chiedendo dichiararsi che il sinistro stradale, di cui era stato vittima
percorrendo al volante della vettura FIAT 500 TO/L 11283
All'udienza del 22 aprile
All'udienza del 26 novembre 1980 venne escusso
il teste indotto dal Giacchin che depose
sull'avvenuto pagamento; il difensore dell'attore produsse la constatazione
amichevole di incidente firmata dallo Zanchi e dal Giacchin; a seguito di che l'adito Pretore rimise la causa
sul ruolo "in quanto prima della decisione della presente controversia sia
decisa pregiudizialmente dalla Corte costituzionale la questione
sull'illegittimità costituzionale degli artt. 215 comma primo e 192 (rectius 292) c.p.c. nella parte
in cui sanciscono la presunzione di riconoscimento
della scrittura prodotta in causa allorquando il contumace non ne venga messo a
conoscenza o comunque non venga messo a conoscenza della produzione".
All'udienza del 2 giugno 1981 il difensore produsse il fascicolo e chiese
l'assegnazione a sentenza che il Pretore dispose.
3.2. - Con ordinanza emessa il 13 luglio 1981
(pervenuta alla Corte il 23 dicembre 1982; notificata il 29 ottobre 1981 e
comunicata il 22 settembre 1982; pubblicata nella G.U. n. 149 del primo
giugno 1983 e iscritta al n. 948 R.O. 1982) l'adito
Pretore ha dichiarato rilevante e, in riferimento
all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 215 comma primo e
192 (rectius 292) c.p.c.
nella parte in cui tale normativa sancisce la presunzione assoluta di
riconoscimento delle scritture private prodotte in corso di causa e attribuite
al contumace, anche quando il contumace non ha avuto conoscenza delle scritture
medesime attraverso la notificazione della copia di esse
o comunque della produzione delle scritture medesime attraverso la notifica del
verbale dove si dà atto della produzione.
4. - Avanti
5. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986 nella quale il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti
l'avv. Stato Vittoria si é soffermato sulla inammissibilità
dell'incidente iscritto al n. 553 R.O. 1981 e si é
rimesso agli scritti per l'incidente n. 948 R.O.
1982.
Considerato in diritto
6.1. - I due incidenti, con i quali si sospetta la incostituzionalità,
per contrasto con l'art. 24 comma secondo, della normativa che disciplina
l'interrogatorio formale del convenuto contumace e del riconoscimento tacito
della scrittura privata prodotta contro il convenuto contumace, esibiscono
elementi di connessione che giustificano congiunta deliberazione.
6.2. - Sebbene gli incidenti scaturiscano da
controversie di cognizione ordinaria avanti il pretore, il giudice a quo ha
contestato la conformità all'art. 24 comma secondo, per quel che attiene
all'interrogatorio formale, degli artt. 140 (Irreperibilità o rifiuto di
ricevere la copia), 232 (Mancata risposta) e 292 (Notificazione e comunicazione
di atti al contumace) c.p.c.
e, per quel che attiene al riconoscimento tacito della scrittura privata, -
degli artt. 215 n. 1 (Riconoscimento della scrittura privata prodotta contro il
convenuto contumace) e 292 (Notificazione di atti al contumace).
Orbene, mentre l'art. 163 n. 5 richiede che la citazione introduttiva del
procedimento ordinario di cognizione avanti il tribunale contenga
"l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende
valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione "e il
novellato art. 413 n. 5 esige che identico sia il contenuto della domanda
introduttiva di controversia individuale di lavoro, l'art. 313 comma primo si
limita a statuire che "La domanda, comunque
proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, la
esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto".
Ne segue che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione avanti il
tribunale e nelle controversie individuali di lavoro é sufficiente che l'attore
ottemperi agli artt. 163 n. 5 e novellato 413 n. 5 perché, ove rimanga
contumace il convenuto cui sia stato ritualmente notificata la domanda introduttiva del
giudizio, la scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente
riconosciuta, l'art. 313 comma primo non consente di ricollegare allo scarno
contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile
di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da
parte del convenuto contumace.
7. - Poiché l'incidente, iscritto al n. 948 R.O., é sorto da un giudizio pretorile
di cognizione ordinaria, il giudice a quo ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 192 (rectius
292) e 215 n. 1, applicabili alla specie in cui la scrittura privata, della quale
non si era data notizia nell'atto introduttivo, é
stata prodotta nel corso del giudizio, più precisamente nell'udienza del 26
novembre 1980, successiva all'udienza del 22 aprile
All'adito Pretore, il quale si é limitato a
ravvisare lesione del diritto di difesa in ciò che l'art. 292 non annovera tra
gli atti che vanno notificati al contumace convenuto le scritture private
prodotte in corso di causa e al medesimo attribuite, le quali hanno quasi
sempre un valore decisivo per la soluzione della controversia civile, ha la
intervenuta Avvocatura generale dello Stato obiettato che la rituale produzione
della scrittura privata pone la parte contumace in condizione di conoscere la
scrittura privata ex adverso prodotta e di
disconoscere la propria sottoscrizione, se contumace in primo grado, anche
nell'atto di appello e che la querela di falso é proponibile in ogni stato e
grado del giudizio di merito.
8. - Nei limiti del processo pretorile di
cognizione ordinaria
Nei predetti limiti va la questione giudicata fondata.
9. - Al giudice a quo per il quale la mancata esibizione, in una con la
copia dell'ordinanza ammissiva all'interrogatorio
formale, dell'avviso di ricevimento della raccomandata firmato per ricezione
dal convenuto contumace, suona attentato al diritto di difesa dello stesso, ha
l'Avvocatura generale dello Stato obiettato che nella ordinanza
di rimessione non sono esposte argomentazioni idonee
a deflettere dalla sent. 15 luglio
1975 n. 213 (ribadita dalla ord.
22 giugno 1976, n. 148) con la quale
Né diverso é l'avviso che
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al
contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura
privata nei procedimenti di cognizione ordinaria
dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del
codice di procedura civile.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 232, 292 e 140 c.p.c.,
nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia
dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata
notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata;
questione sollevata per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. con
ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n. 553 R.O.
1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.