Ordinanza n. 244 del 1986

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ORDINANZA N. 244

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con due ordinanze emesse il 21 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia sui ricorsi proposti da Mazzini Luigi e Barbieri Ugo iscritte ai nn. 198 e 199 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche") sotto il profilo che essi, assoggettando a tassazione anche le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., contrasterebbero con gli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost.;

Considerato che le ordinanze sollevano entrambe la medesima questione, per cui i giudizi vanno riuniti;

Che, successivamente alla proposizione di detta questione di legittimità costituzionale, é stata promulgata la l. 26 settembre 1985, n. 482 (" Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita"), dichiarata parzialmente illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n. 178;

Che, pertanto, é necessario un riesame della rilevanza della questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello ius superveniens;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello ius superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1986.