Sentenza n. 239 del 1986

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SENTENZA N. 239

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti norme: dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 novembre 1978; dell'art. 1, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 febbraio 1979; dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto, del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1979; dell'art. 8, lett. b, e dell'art. 10 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31 luglio 1979; dell'art. 2, ultimo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 15 aprile 1981; dell'art. 20, limitatamente all'inciso dell'ultimo comma, e dell'art. 21 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15 aprile 1981; degli artt. 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 aprile 1981; degli artt. 1, ultimo comma, e 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 aprile 1981; degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 aprile 1981, promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato rispettivamente l'1 dicembre 1978, il 9 febbraio 1979 e l'8 agosto 1979, il 23 e 30 aprile 1981, depositati in cancelleria il 9 dicembre 1978, il 19 febbraio 1979 e il 13 agosto 1979, il 30 aprile 1981 e l'8 maggio 1981 ed iscritti al n. 34 del registro ricorsi 1978, ai nn. 4, 18 e 19 del registro ricorsi 1979, e ai nn. 7, 8, 10, 11 e 12 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 1 dicembre 1978 e depositato il successivo 9 (pubblicato nella G.U. n. 354 del 20 dicembre 1978 e nella G.U.R.S. n. 2 del 13 gennaio 1979 e iscritto al n. 34 Reg. ric. 1978) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò l'art. 1 della legge recante: "Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 28 aprile 1972, n. 29, 6 giugno 1975, n. 42 e 16 agosto 1975, n. 59, riguardanti il settore zolfifero, approvata nella seduta del 23 novembre 1978, limitatamente all'inciso" per far fronte alle esigenze connesse al pagamento di oneri nascenti da giudicati e privilegiando le sentenze emanate dal Magistrato del lavoro" per violazione degli artt. 14 lett. d) e 17 dello Statuto speciale e dell'art. 3 della Costituzione.

Con memoria depositata il 21 dicembre 1978, con la quale chiese respingersi il ricorso del Commissario, si costituì la Regione Siciliana in persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando Cascio giusta procura speciale con firma autenticata il 12 dicembre 1978 per not. C. Di Giovanni chiedendo dichiararsi legittima la norma impugnata e quindi respingersi il ricorso.

Con deduzioni depositate fuori termine il 20 ottobre 1983, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha comunicato che il Presidente della Regione Siciliana depositò, in data 4 dicembre 1978, con il n. 59 la legge in questione omettendo l'impugnata disposizione dell'art. 1 (legge poi pubblicata nella G.U.R.S. 6 dicembre 1978, n. 72).

2. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1979 e depositato il successivo 19 (pubblicato nella G.U. n. 59 del 28 febbraio 1979 e nella G.U.R.S. n. 12 del 17 marzo 1979 e iscritto al n. 4 Reg. Ric. 1979) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò l'art. 1 comma secondo del disegno di legge n. 487 recante "Integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 44, concernente provvedimenti a favore della Cooperativa Tintori siciliani di Palermo" limitatamente alle parole "e da ipoteca e da privilegio sugli impianti per i finanziamenti relativi a rilevamenti, alle riconversioni ed ai nuovi impianti" per violazione degli artt. 14 lett. d) e 17 dello Statuto speciale.

Con memoria depositata il 27 febbraio 1979, con la quale chiese respingersi il ricorso, si costituì la Regione Siciliana, in persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando Cascio giusta procura speciale con firma autenticata il 14 febbraio 1979 per not. C. Di Giovanni.

Con deduzioni depositate il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò in data 16 febbraio 1979 con il n. 9 la legge in questione omettendo la impugnata disposizione dell'art. 1 comma secondo (legge poi pubblicata nella G.U.R.S. del 17 febbraio 1979, n. 7).

3. - Con ricorso notificato l'8 agosto 1979 e depositato il successivo 13 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 22 agosto 1979 e nella G.U.R.S. n. 40 dell'8 settembre 1979 e iscritto al n. 18 Reg. Ric. 1979) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 21 del disegno n. 51-501 recante: "Disciplina degli asili nido nella Regione Siciliana" , approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 luglio 1979, per violazione degli artt. 14 lett. c) e 15 dello Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 23 agosto 1979 la Regione Siciliana in persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Aula giusta procura speciale con firma autenticata il 9 agosto 1979 per notar C. Di Giovanni, chiese dichiararsi legittime le norme impugnate e quindi respingersi il ricorso.

Con deduzioni depositate il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò in data 16 febbraio 1979 con il n. 9 la legge in questione omettendo l'impugnata disposizione del secondo comma dell'art. 1 (legge pubblicata nella G.U.R.S. 17 febbraio 1979, n. 7).

4. - Con ricorso notificato l'8 agosto 1979 e depositato il successivo 13 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 22 agosto 1979 e nella G.U.R.S. n. 40 dell'8 settembre 1979 e iscritto al n. 19 Reg. Ric. 1979) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnò l'art. 8 lett. b) e l'art. 18 del disegno di legge, recante" Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione Siciliana" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 luglio 1979 per violazione dell'art. 17 lett. b) e c) dello Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 23 agosto 1979, la Regione Siciliana in persona del Presidente avv. Santi Mattarella, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula in virtù di procura speciale con firma autenticata il 9 agosto 1979 per not. C. Di Giovanni, chiese, ritenendo legittima la norma impugnata, respingersi siccome infondato il ricorso.

L'art. 8 lett. b) e l'art. 18 non sono riprodotti nella l. 14 settembre 1979, n. 215 (G.U.R.S. 15 settembre 1979, n. 41).

5. - Con ricorso notificato il 23 aprile 1981 e depositato il 30 successivo (pubblicato nella G.U. n. 130 del 13 agosto 1981 e nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 7 Reg. Ric. 1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 aprile 1981, recante "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia" , limitatamente alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 che esula dalla competenza legislativa primaria e concorrente della stessa, in riferimento alle materie indicate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 15 maggio 1981, la Regione Siciliana, in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto rappresentato e difeso giusta procura speciale con firma autenticata il 5 maggio 1981 per not. C. Di Giovanni dagli avv.ti Armando De Marco e prof. Giuseppe Fazio, chiese respingersi il ricorso.

Nella l. 28 aprile 1981, n. 78 (G.U.R.S. 2 maggio 1981 pag. 421) é omesso l'impugnato ultimo comma dell'art. 2.

Con ricorso notificato il 23 aprile 1981 e depositato il successivo 30 (pubblicato nella G.U. n. 130 del 13 maggio 1981 e nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 8 Reg. Ric. 1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il disegno di legge recante "Norme per l'istituzione del ruolo normativo del personale addetto alle unità sanitarie locali" , approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 aprile 1981, limitatamente all'inciso dell'ultimo comma dell'art. 20 "ed é comandato all'Assessorato regionale della Sanità" e l'art. 21 (intero) per violazione dell'art. 21 Cost..

Con deduzioni depositate il 15 maggio 1981, la Regione Siciliana in persona del Presidente Mario D'Acquisto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Aula e prof. Giuseppe Fazio giusta procura con firma autenticata il 5 maggio 1981 per not. C. Di Giovanni, chiese respingersi il ricorso.

Con deduzioni datate 21 ottobre 1986, l'Avvocatura generale dello Stato per il Commissario dello Stato ha informato che in sede di promulgazione della l. 28 aprile 1981 n. 78 sono omessi gli impugnati ultimo comma dell'art. 20 e art. 21.

7. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8 maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 10 Reg. Ric. 1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Interventi per favorire la diffusione di documentazione di interesse regionale e di libri di case editrici siciliane "limitatamente agli artt. 1, 2, 3 e l'articolo 5, l'inciso compreso tra il secondo e quarto rigo "la spesa di lire 1.300 milioni, di cui lire l.000 milioni per le finalità dell'art. 1" , aventi per oggetto materia non rientrante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

Con deduzioni depositate il 22 maggio 1981, la Regione Siciliana, in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Sansone e Salvatore Greco giusta procura speciale con firma autenticata per not. C. Di Giovanni il 15 maggio 1981, chiese respingersi in ogni sua parte il ricorso.

Con memoria depositata il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale dello Stato per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha segnalato che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge oggetto del giudizio nella G.U.R.S. n. 41 del 29 agosto 1981 omettendo le disposizioni impugnate.

8. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8 maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 11 Reg. Ric. 1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto - legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 9 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso gli enti pubblici" , limitatamente all'art. 1, ultimo comma, in quanto viola gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale con riferimento alle norme di principio contenute nel d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modifiche nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e l'art. 81 della Costituzione, nonché l'art. 2 (intero) per violazione dell'art. 17 lett. f) dello Statuto speciale e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con deduzioni depositate il 27 maggio 1981, la Regione Siciliana in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato e assistito, giusta procura speciale con firma autenticata il 15 maggio 1981 per notar C. Di Giovanni, dagli avv.ti Filippo Bongiorno Pincitore e Francesco Timaglia, chiese, definendo legittime le norme impugnate, respingere, perché infondato, il ricorso.

Nella G.U.R.S. 9 maggio 1981, pag. 524 la l. 6 maggio 1981, n. 88 (Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici) non riproduce l'ultimo comma dell'art. 1 e l'art. 2.

9. - Con ricorso notificato il 30 aprile 1981 e depositato l'8 maggio successivo (pubblicato nella G.U. n. 137 del 20 maggio 1981 e nella G.U.R.S. n. 26 del 23 maggio 1981 e iscritto al n. 12 Reg. Ric. 1981) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugnò il disegno di legge approvato dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 aprile 1981 dal titolo "Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario" limitatamente alle seguenti parti: art. 1, rigo quarto, l'inciso "e della lingua delle minoranze etniche esistenti in Sicilia" , rigo 12, l'inciso "o delle lingue delle minoranze etniche"; art. 3 lett. a)" per l'acquisto di sussidi didattici e di testi da utilizzare per la sperimentazione"; art. 5, rigo nove, l'inciso "nonché delle lingue di cui all'art. 2 della presente legge", rigo decimo, l'inciso "ai fini dell'attuazione della sperimentazione" avendo per oggetto materia non rientrante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e per violazione dell'art. 6 della Costituzione.

Nelle deduzioni depositate il 22 maggio 1981, la Regione Siciliana in persona del Presidente avv. Mario D'Acquisto, rappresentato e difeso, giusta procura speciale con firma autenticata il 15 maggio 1981 per not. C. Di Giovanni, dall'avv. Luigi Maniscalco Basile, chiese dichiararsi inammissibile e subordinatamente rigettare il ricorso ritenendo e dichiarando giudizialmente legittime le norme impugnate.

Con memoria depositata il 14 ottobre 1986 l'Avvocatura generale dello Stato per il Commissario dello Stato ha segnalato che il Presidente della Regione Siciliana promulgò la legge oggetto del giudizio sulla G.U.R.S. n. 25 del 9 maggio 1981 (parte I, pag. 507) omettendo le disposizioni impugnate.

Considerato in diritto

10. - Posto che le leggi della Regione Siciliana sono state promulgate omettendo gli articoli e le parti di articolo che avevano formato oggetto d'impugnazioni del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, altro non rimane alla Corte che dichiarare cessata la materia del contendere confermando l'orientamento di cui ultima espressione é la sent. 8 marzo 1983, n. 54.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi proposti dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la Regione Siciliana, iscritti ai nn. 34 Reg. Ric. 1978,4,18 e 19 Reg. Ric. 1979 e 7,8,10,11 e 12 Reg. Ric. 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO -Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1986.