Sentenza n. 230 del 1986

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SENTENZA N. 230

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 232 stesso d.P.R. promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 dal Pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Pastorino Maria e INAIL iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 dell'anno 1981.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Pastorino Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avv.ti Franco Agostini per Pastorino, Enrico Ruffini per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto 21 novembre 1980 - reso su istanza presentata dall'INAIL, sede di Genova, con racc. 1107/SA del 13 novembre 1980 con la quale si chiedeva procedersi all'esame autoptico sulla salma di Casalino Giuseppe, titolare di rendita di malattia professionale deceduto il 4 luglio 1980 e sepolto presso il cimitero di Genova Leira Voltri - il Pretore di Voltri dispose procedersi ad autopsia sulla salma del Casalino il 13 dicembre 1980 alle ore 9, nominando perito il prof. Giorgio Chiozza e mandando alla cancelleria per la notifica del decreto alla vedova Pastorino Maria e all'INAIL sede di Genova.

Con atto depositato l'11 dicembre 1980, la Pastorino dichiarò di non consentire che fosse praticata autopsia sulla salma del marito "riconoscendosi edotta delle conseguenze che sul piano dell'ottenibilità della rendita di reversibilità potrebbero verificarsi" e chiese che l'adito Pretore di Voltri revocasse il decreto 21 novembre 1980 dando atto dell'opposizione della vedova e con tutte le conseguenti pronunce; domanda che giustificò considerando contrarie alla Costituzione le diverse statuizioni degli artt. 232 e 63 t.u. 30 giugno 1965, n. l 124, il primo dei quali rescrive che il rifiuto dei familiari alla esecuzione dell'autopsia, se richiesta dall'Istituto assicuratore, potrebbe costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità, mentre l'art. 63 non fa parola di tale consenso.

Con decreto depositato l'11 dicembre 1980, il Pretore, ritenuta inammissibile "in questa sede amministrativa" la questione di illegittimità costituzionale, rinviò la riesumazione e l'autopsia della salma a data da destinarsi, e comunque non oltre il 31 gennaio 1981.

2.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 30 dicembre 1980, la Pastorino, premesso che l'art. 63, letto anche alla luce dell'art. 232, fosse da interpretare nel senso che il Pretore non sia tenuto, ricevuta l'istanza dell'INAIL, ad interpellare previamente i familiari dell'assicurato, ma, in caso di manifesta opposizione, dovesse pur sempre prenderne atto e respingere la domanda dell'INAIL, e ritenuto che, se tale interpretazione non fosse accolta, la legge discriminerebbe gravemente persone, che pur versassero nella identica posizione di fatto e di diritto, per non essere valida ragione di discriminazione il solo fatto che la morte fosse conseguenza di lavoro industriale anziché agricolo, chiese che l'adìto Pretore di Voltri - ritenuta, ove del caso, rilevante e non palesemente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia della salma nonché ad opporsi a tali indagini, diversamente da quanto riconosciuto dall'art. 232 d.P.R. 1124/1965 per il settore agricolo - sospendesse il giudizio trasmettendo atti alla Corte costituzionale e sospendesse il decreto 22 novembre 1980 in attesa dell'instaurando giudizio di merito.

2.2. - Con ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 (notificata il 12 e comunicata il 13 successivi; pubblicata nella G. U. n. 130 del 13 maggio 1981 e iscritta al n. 101 R.O. 1981) l'adìto Pretore ha ordinato la sospensione del decreto 21 ottobre 1980 con il quale esso Pretore aveva disposto la riesumazione e l'autopsia della salma di Casalino Giuseppe, ed ha trasmesso gli atti del giudizio alla Corte costituzionale affinché decida circa la legittimità costituzionale dell'art. 63 d.P.R. 50 giugno 1965, n. 1124 in relazione all'art. 232 stesso d.P.R. e all'art. 3 Cost. nella parte in cui detto art. 63 non prevede il diritto dei superstiti dei lavoratori dell'industria a prestare previamente il loro consenso alla riesumazione e all'autopsia della salma nonché ad opporsi a tali indagini, diversamente da quanto riconosciuto dal detto art. 232 per il settore agricolo, nonché la notificazione del ricorso e dell'ordinanza all'INAIL.

3.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per l'INAIL, giusta procura speciale 1 giugno 1981 per not. Maria Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani e Enrico Ruffini chiedendo con deduzioni depositate il 2 giugno 1981 dichiararsi manifestamente infondata la proposta questione, II) per la Pastorino l'avv. Franco Agostini giusta procura in calce alle deduzioni depositate il 23 ottobre 1981 con le quali ha chiesto giudicarsi fondata la proposta questione. É intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 29 maggio 1981 dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la proposta questione.

3.2. - Su istanza della difesa della Pastorino, la trattazione dell'incidente, destinato alla adunanza del 15 giugno 1983 in camera di consiglio, é stata assegnata alla udienza pubblica del 14 ottobre 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione e han parlato per l'INAIL l'avv. Ruffini e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv. dello Stato Ferri.

Considerato in diritto

4. - Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Pastorino perché effettuata fuori termine.

5.1. - Nel dispositivo della ordinanza di rimessione ha il giudice a quo nei seguenti termini rescritto: "Ordina la sospensione del provvedimento di questo Pretore in data 21 dicembre 1980 n. 25/80 Reg. Infortuni col quale erano disposte la riesumazione e l'autopsia della salma di Casalino Giuseppe. Ordina la sospensione del presente giudizio. Ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale" ecc..

5.2. - Con sent. 22 luglio 1976, n. 186 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di disposizione avente forza di legge sollevata dal pretore dopo aver emanato il provvedimento d'urgenza perché "il giudice dell'urgenza, una volta che abbia provveduto, non ha alcunché da decidere; viene meno in sostanza la pendenza di un giudizio con un suo proprio contenuto, per essersi il giudizio stesso già esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice é stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica, a decidere e sul quale ha senz'altro deciso".

Precedente che va mantenuto fermo nella presente specie, in cui la interessata si é limitata a chiedere il provvedimento d'urgenza e a sollevare la questione di costituzionalità (supra 2.1.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 232 stesso d.P.R. e all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Voltri con ordinanza 2 gennaio 1981 (n. 101 RO. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.