SENTENZA N. 220
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 75 e 300 cod. di proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1978 dal Pretore di Viadana nel procedimento civile vertente tra Pettenati Pace e altre contro Spaggiari
Carlo iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1983 dal Pretore di
S. Margherita di Belice nel procedimento civile vertente tra Catalanotto Calogero ed altro contro Ferrara
Antonino iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre
1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto notificato il 27 settembre 1978 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., Pettenati
Pace, Ernestina e Teresa convennero avanti il Pretore di Viadana
Spaggiari Carlo, nato a Cogozzo
di Viadana il 19 marzo 1836 emigrato in Brasile da
lunghissimo tempo e di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, per sentir
dichiarare che esse attrici avevano acquisito per usucapione la proprietà di
quota di metà dell'immobile descritto in narrativa, quota che, in aggiunta alle
loro già in comproprietà, faceva risultare le stesse comproprietarie
dell'intero per 1/3 ciascuna.
L'adìto Pretore, dichiarata la contumacia dello
Spaggiari, assunse la prova per testi articolata
nell'interesse delle attrici e le rinviò per la decisione all'udienza del 13
dicembre 1978.
1.2. - Con ordinanza emessa il 18 dicembre 1978
(notificata il 2 e comunicata il 9 del successivo gennaio 1979, pubblicata
nella G. U. n. 161 del 13 giugno 1979 e
iscritta al n. 254 R.O. 1979) l'adìto
Pretore - disposta la sospensione del processo - ha giudicato non
manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., la
questione - sollevata d'ufficio - di legittimità costituzionale dell'art. 75 c.p.c. nella parte in cui non prevede per chi intenda agire
nei confronti di persona rispetto alla quale ricorrono presupposti di
"scomparsa" e di "assenza" l'onere di preventivamente adìre il Tribunale a sensi degli artt. 48 ss. c.c. onde far valere la pretesa in costanza di legittima
rappresentanza processuale del convenuto non più comparso nel luogo del suo
ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza senza dare più notizie.
2. - Avanti
3.1. - Con atto, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
il 30 settembre 1982, Catalanotto Giuseppe e Calogero
convennero avanti il Pretore di S. Margherita di Belice Ferraro
(melius Ferrara) Antonino fu Calogero, emigrato da
oltre mezzo secolo con tutta la propria famiglia all'estero e che più non si
era fatto vedere a Sambuca di Sicilia, suo paese natio, né si era interessato
tramite persone di sua fiducia né aveva di spiegato attività
e godimento sul terreno oggetto del giudizio, per sentir dichiarare che essi
attori avevano usucapito il fondo rustico intestato a catasto a Ferraro Antonino fu Calogero (in effetti Ferrara Antonino
fu Calogero).
L'adìto Pretore assunse la
prova per testi articolata nell'interesse degli attori, e, senza dichiarare la
contumacia del convenuto, ritenne la causa per la decisione.
3.2. - Con ordinanza emessa il 7 febbraio 1983
(notificata il 17 e comunicata il 23 successivi; pubblicata nella G. U. n. 239 del 31 agosto 1983 e iscritta al n. 277 R.O. 1983) l'adìto Pretore ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e
300 c.p.c., in relazione
all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione
di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo, la segnalazione, ad
opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di
un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
4. - Avanti
5. - Nell'adunanza dell'8 ottobre
Considerato in diritto
6. - La continenza delle questioni sollevate impone la riunione degli
incidenti nn. 254/1979 e 277/1983 ai fini di unitaria deliberazione.
7.1. - Il Pretore di S. Margherita di Belice - accertato che il convenuto
Ferrara Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 31 ottobre 1836, non solo era di
residenza, dimora e domicilio sconosciuti (di talché la citazione gli era stata
notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e che da
oltre un cinquantennio, se non addirittura dall'inizio del secolo, era emigrato
"in America" senza dare più notizie e che
pertanto si configurava "una vera e propria situazione di scomparsa quale
é prevista dall'art. 48 c.c." - ha osservato che la procedura di nomina
del curatore dello scomparso, di cui all'art. 48 c.c., che é indirizzata alla
conservazione della sfera giuridica dello scomparso, non potrebbe essere
promosso da chi, come il contraddittore dello scomparso, "aggredisce tale
sfera giuridica"; da queste considerazioni ha il Pretore desunto la
sussistenza di un vuoto legislativo, che può essere colmato sol conferendo al
giudice adìto, il quale venga nel corso del processo
a conoscenza di una situazione di assenza del convenuto, il potere di
dichiarare l'interruzione del giudizio per dare al Pubblico Ministero notizia
del caso perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti possa l'attore
riassumere il giudizio in non diversa guisa di quel che l'art. 300 c.p.c. dispone ove si venga a conoscenza della sopravvenuta
morte del contumace. Non essendo siffatta disciplina dettata negli artt. 75 e
300 c.p.c., il Pretore ha
dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo
e secondo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una
situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione
del processo, la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico
Ministero perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti debba
l'attore riassumere il giudizio.
Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, dopo
aver riassunto le argomentazioni svolte nell'intervento spiegato nell'incidente
n. 274/1979, e richiamato la sent. 24 giugno 1974, n. 1906, con la quale
7.2. - Poiché l'interpretazione estensiva dell'art. 182 c.p.c., in virtù della quale
rientrerebbe nei poteri del giudice invitare l'attore a chiedere al tribunale
competente la nomina di un curatore e a rinnovare la citazione entro un dato
termine nei confronti di quest'ultimo, non può essere assunta al livello di
quel "diritto vivente" che consentirebbe di dire la proposta
questione risolubile con l'applicazione, condotta dai giudici a quibus, dei dettami espressi nell'art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile, questa Corte
non può esimersi dall'esaminare la questione, che é da giudicare fondata perché
il processo nel quale lo "scomparso" non sia rappresentato dal
curatore é contrario all'ideale del "processo giusto" che i commi
primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire.
Il giusto processo civile vien celebrato non
già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti
sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma
per rendere pronuncia di merito rescrivendo chi ha
ragione e chi ha torto: il processo civile deve avere per oggetto la verifica
della sussistenza dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana
memoria, né deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui
presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi
si deve adoperare il giudice.
Questa verità, non avvertita dall'Avvocatura generale dello Stato (supra 7.1.), ha sentito il Pretore
di S. Margherita di Belice che, a differenza del Pretore di Viadana,
non ha dichiarato la contumacia dello "scomparso" ma ha ravvisato la
contrarietà ai commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. degli artt. 75 e 300 c.p.c. nell'assenza di un potere che consenta al giudice,
il quale avverta una situazione di "scomparsa" del convenuto, di disporre
l'interruzione del processo e di darne notizia al
Pubblico Ministero perché il rappresentante della legge rivolga al tribunale
competente istanza di nomina del curatore dello scomparso; processo che sarà
riassunto ad istanza del curatore nominato ovvero dei controinteressati.
Vero che a presentare la istanza di nomina del
curatore dello scomparso sono legittimati anche i contraddittori dello
scomparso ma costoro possono non nutrirvi concreto interesse - il che non ha
avvertito il Pretore di Viadana - e migliore é,
pertanto, il partito di affidare la nomina del curatore al congiunto magistero
del giudice adìto e del Pubblico Ministero.
8. - La individuazione dei criteri, cui deve
obbedire la verifica della sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino
la nomina del curatore allo "scomparso", non rientra nei compiti di
questa Corte la quale non può esimersi dal rilevare che il merito delle due
vicende sottoposte al suo esame si basa sulla inattività anche sostanziale
dello "scomparso" e sulla usucapione dei beni controversi che i
contraddittori ne hanno desunto.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti gli incidenti 254/1979 e 277/1983,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non
prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del
giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un
curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1986.