Ordinanza n. 219 del 1986

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ORDINANZA N. 219

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi sui lavori pubblici) e 142 R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione all'art. 25 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dal Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Bonaudo Flavio iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 18 serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Susa dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, concernente contravvenzioni a disposizioni in materia di opere pubbliche e di bonifiche: il primo, in quanto commina "multe" oltre che "pene di polizia" (ora convertite in pene dell'arresto e dell'ammenda, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601); il secondo, in quanto prevede - per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del medesimo decreto - "la pena dell'arresto fino a giorni cinque" (e dell'ammenda non superiore a lire 20.000), laddove ai sensi dell'art. 25 c.p. la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che nella predetta ordinanza manca la benché minima motivazione circa la rilevanza della questione sollevata ed é omessa ogni indicazione circa la fattispecie oggetto del giudizio principale; che carente si appalesa altresì la motivazione relativa alla non manifesta infondatezza della questione medesima, la quale é solo apoditticamente affermata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Susa con ordinanza del 27 novembre 1984 (r.o. 515/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.