Ordinanza n. 218 del 1986

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ORDINANZA N. 218

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1985 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1 serie spec. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile vertente tra Soldani Benzi Paolo e la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 21 febbraio 1985 (R.O. n. 157/1986), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui esclude dalla base pensionabile i contributi di cui alla tabella E della legge 22 luglio 1975, n. 319, osservando testualmente che la suddetta norma "appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nonché con il c.d. principio di ragionevolezza" e che "la questione é rilevante ai fini del decidere";

che si sono costituiti la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori ed il Presidente del Consiglio dei ministri, sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa;

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordd. n. 109 del 1985 e n. 69 del 1986), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 20 settembre 1 980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense); sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.