SENTENZA N. 215
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO
Prof. GABRIELE PESCATORE
Avv. UGO SPAGNOLI
Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1978 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Bernardini Dario ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 dell'anno 1979; 2) ordinanza emessa il 5 luglio 1979 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Nava Antonio ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980; 3) due ordinanze emesse il 19 ottobre 1983 dal pretore di Novara nei procedimenti penali riuniti a carico di Settembri Mariano e Baldi Aldo, iscritte ai nn. 500 e 501 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della SIAE nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi gli avvocati Salvatore Pastore e Astolfo di Amato per la SIAE e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Bernardini Dario e Galeri Fulvio venivano tratti a giudizio davanti al Pretore di Brescia per avere, quali responsabili di un'emittente radiofonica privata, diffuso dai propri locali composizioni musicali incise su disco senza avere conseguito la preventiva autorizzazione della SIAE, rappresentante dell'autore (reato previsto e punito dall'art. 171, primo comma, lett. b, 1. 22 aprile 1941 n. 633).
Nel corso del procedimento il Pretore, con ordinanza del 7 dicembre 1978 (reg. ord. n. 240 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli contenuti nella sezione IV, capo IV, titolo I (51 e segg., relativi alle opere radiodiffuse) 1. cit. in riferimento al principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Ricordàti gli artt. 52, 55 e 60 1. cit., il Pretore si riferiva in particolare all'art. 59, secondo cui "la radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione é sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo: ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55". Il giudice interpretava questa norma nel senso che il consenso dell'autore fosse bensì necessario per la diffusione delle opere eseguite direttamente nei locali dell'ente esercente, ma non occorresse per la diffusione di quelle incise su disco o nastro, sempreché l'autore stesso avesse consentito alla incisione, ai sensi dell'art. 61. Per "ente esercente" doveva intendersi soltanto la RAI, e perciò alle emittenti private non potevano applicarsi per analogia gli articoli citati, stante il loro carattere derogatorio: ne derivava una differenza di trattamento tra emittente pubblica e quelle private, onde il Pretore impugnava gli artt.51 e segg. 1. cit. in quanto non estendevano alle radioemittenti private il ricordato regime derogatorio al diritto d'autore.
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 5 luglio 1979 (reg. ord. n. 819 del 1979), emessa nel corso del procedimento a carico di Nava Antonio, e dal Pretore di Novara con ordinanze del 19 ottobre 1983 (reg. ord. nn. 500 e 501 del 1984), emesse nel corso dei procedimenti a carico di Baldi Aldo e di Settembri Mariano.
3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti i giudizi, eccepiva anzitutto l'inammissibilità della questione, osservando che oggetto della censura di incostituzionalità avrebbero dovuto essere, caso mai, le norme generali, ossia quelle che vietavano la radiodiffusione delle opere dell'ingegno senza il consenso dell'autore, e non già le norme derogatorie, ossia gli artt. 52,55 e 60 1. n. 633 del 1941, denunciati dalle ordinanze di rimessione.
Quanto al merito, la Presidenza del Consiglio chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata, siccome basata su un falso presupposto. Non era vero, infatti, che la RAI potesse radiodiffondere dai propri locali opere dell'ingegno incise su disco o su nastro senza il consenso dell'autore, giacché detto consenso era non necessario soltanto per trasmettere le opere di cui ai già citati artt. 52,55 e 60, mentre doveva essere prestato per quelle trasmesse dai locali dello stesso ente (art. 59), se incise su disco o su nastro; ed appunto a tale regola sottostava la RAI mediante convenzioni periodicamente stipulate con la SIAE.
4. - Anche quest'ultima, parte civile nei procedimenti penali a quibus, si costituiva in giudizio, eccependo la non fondatezza della questione con le stesse argomentazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio.
La parte rinnovava le proprie deduzioni in un'ampia memoria, depositata in prossimità dell'udienza.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte l'identica questione di legittimità costituzionale: pertanto i relativi procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza. A seguito della disposta riunione, risulta irrilevante che nei giudizi relativi alle ordinanze di rimessione nn. 500 e 501 del 1984 non sia stato osservato da parte della SIAE il termine perentorio stabilito per la costituzione delle parti dagli artt. 251. 11 marzo 1953 n. 87 e 6 delle Norme integrative. Inosservanza derivante dal fatto che la costituzione stessa, avvenuta il 28 settembre 1984, avrebbe dovuto invece essere effettuata entro il 29 agosto dello stesso anno, non potendo applicarsi nel giudizio davanti a questa Corte - com'è ormai giurisprudenza consolidata (sentt. nn. 30 del 1973,174 del 1974,
239 del 1982) - le leggi 14 luglio 1965 n. 818 e 7 ottobre 1969 n. 742 sulla sospensione dei termini processuali per ferie.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 601. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti Connessi al suo esercizio), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Brescia, di Torino e di Novara Con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
ANTONIO LA PERGOLA, PRESIDENTE
FRANCESCO SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.