SENTENZA N. 215
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. da
Visti gli atti di costituzione della SIAE nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986
il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi gli avvocati Salvatore Pastore e Astolfo
di Amato per
Ritenuto in fatto
1. - Bernardini Dario e Galeri Fulvio venivano tratti a giudizio davanti al Pretore di Brescia per
avere, quali responsabili di un'emittente radiofonica privata, diffuso dai
propri locali composizioni musicali incise su disco senza avere conseguito la
preventiva autorizzazione della SIAE, rappresentante dell'autore (reato
previsto e punito dall'art. 171, primo comma, lett. b, 1. 22 aprile 1941 n.
633).
Nel corso del procedimento il Pretore, con ordinanza
del 7 dicembre 1978 (reg. ord. n. 240 del 1979), sollevava questione di legittimità
costituzionale degli articoli contenuti nella sezione IV, capo IV, titolo I (51
e segg., relativi alle opere radiodiffuse) 1. cit. in riferimento al principio d'eguaglianza di cui
all'art. 3 Cost. Ricordàti gli artt. 52, 55 e 60 1. cit.,
il Pretore si riferiva in particolare all'art. 59, secondo cui "la
radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio della radiodiffusione é sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo: ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art.
55". Il giudice interpretava questa norma nel senso che il consenso
dell'autore fosse bensì necessario per la diffusione delle opere eseguite
direttamente nei locali dell'ente esercente, ma non occorresse per la
diffusione di quelle incise su disco o nastro, sempreché
l'autore stesso avesse consentito alla incisione, ai
sensi dell'art. 61. Per "ente esercente" doveva intendersi soltanto
2. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 5 luglio 1979 (reg. ord. n. 819 del 1979), emessa nel
corso del procedimento a carico di Nava Antonio, e
dal Pretore di Novara con ordinanze del 19 ottobre 1983 (reg. ord. nn. 500 e 501 del 1984),
emesse nel corso dei procedimenti a carico di Baldi Aldo
e di Settembri Mariano.
3. -
Quanto al merito,
4. - Anche quest'ultima, parte civile nei
procedimenti penali a quibus, si costituiva in
giudizio, eccependo la non fondatezza della questione con le stesse
argomentazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio.
La parte rinnovava le proprie deduzioni in un'ampia memoria, depositata
in prossimità dell'udienza.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte l'identica
questione di legittimità costituzionale: pertanto i relativi procedimenti vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza. A seguito della disposta riunione,
risulta irrilevante che nei giudizi relativi alle
ordinanze di rimessione nn.
500 e 501 del 1984 non sia stato osservato da parte della SIAE il termine
perentorio stabilito per la costituzione delle parti dagli artt. 251. 11 marzo 1953 n. 87 e 6 delle Norme integrative. Inosservanza derivante dal fatto che la costituzione stessa,
avvenuta il 28 settembre 1984, avrebbe dovuto invece essere effettuata entro il
29 agosto dello stesso anno, non potendo applicarsi nel giudizio davanti a
questa Corte - com'è ormai giurisprudenza consolidata (sentt.
nn. 30 del 1973,174 del 1974,239 del
1982) - le leggi 14 luglio 1965 n. 818 e 7 ottobre 1969 n. 742 sulla
sospensione dei termini processuali per ferie.
2. - Osserva poi
3. - Va preliminarmente osservato che la questione risulta
rilevante nei procedimenti penali da cui trae origine, pur essendo punito
soltanto con la multa il reato di cui all'art. 171, primo comma, lett. b, cit.
1. n. 633 del 1941, contestato agli imputati. Infatti non può ritenersi che tale illecito sia stato
depenalizzato dalla 1. 24 novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo
comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione
amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili
nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella
pecuniaria; il che si verifica nel caso in esame, in
quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma un'aggravante, con la
comminatoria della reclusione in alternativa alla multa. Né può avere rilievo,
secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, che nei casi di cui
trattasi non risulti contestata la detta circostanza,
giacché la suindicata legge, si riferisce, ai fini
della depenalizzazione, all'elemento certo e palese dell'astratta fattispecie
descritta dalla norma punitiva, in modo che in base ad essa, e
indipendentemente dalla peculiarità dei singoli processi e quindi dalla
sussistenza o no di circostanze aggravanti, possa con immediatezza procedersi alla qualificazione (penale o amministrativa)
dell'illecito ed alla conseguente distribuzione delle competenze.
4. - Secondo
Va però osservato che con la loro impugnativa i giudici a quibus evidentemente vorrebbero che la esclusione
della necessità del consenso (esclusione che esse ritengono sussistere nei
confronti della RAI anche per le radiodiffusioni di registrazioni su disco o su
nastro, effettuate nei locali dell'Ente) sia estesa alle emittenti private, con
il conseguente venir meno della fattispecie di reato addebitata agli imputati e
l'eliminazione della (ritenuta) irrazionale e ingiustificabile discriminazione.
Precisata in tali termini, la questione risulta
ammissibile, dato che la natura derogatoria di una norma non impedisce alla
Corte di emettere una pronuncia che ne comporti l'estensione, quando ciò serva
a ristabilire il principio d'eguaglianza, ossia a rispettare una regola
fondamentale del nostro sistema costituzionale: sempreché,
beninteso, l'estensione sia il risultato di un procedimento logico necessitato
e riferibile al contesto normativo in cui é inserita la norma impugnata, senza
alcuna invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore.
5. - Nel merito la questione non é fondata.
A1 riguardo é decisiva la considerazione che non sussiste il presupposto
da cui muovono le ordinanze di rimessione.
Invero, é pacifico nella copiosa giurisprudenza ordinaria e particolarmente in
quella della Cassazione, con la quale concorda la dottrina, che anche
Le eccezioni alla regola del diritto esclusivo dell'autore alla
radiodiffusione, previste a favore dell'emittente pubblica, sono soltanto, come
precisa la ricordata giurisprudenza, quelle previste dagli artt. 52 (radiodiffusioni
effettuate da teatri, sale da concerto e da ogni altro luogo pubblico), 55
(c.d. registrazioni "effimere", ossia eseguite al fine di radiodiffonderle in differita per necessità orarie o
tecniche, con l'obbligo di distruggerle o renderle inservibili dopo l'uso), e
60 (trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate
all'estero).
Al di fuori di tali ipotesi non ne sussistono altre in cui sia consentita la libera utilizzazione radiofonica da parte
della RAI; essa, in particolare, deve ritenersi esclusa anche per le
radiodiffusioni dai locali dell'Ente di opere registrate.
Né risultano persuasive le affermazioni,
peraltro approssimative, di qualche ordinanza, come quella del Pretore di
Brescia, che ritiene di poter porre a fondamento del suo assunto l'art. 61 1. cit. Invero il consenso dell'autore alla registrazione su
disco fonografico, nastro metallico o altra analoga materia non comporta
affatto anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di
esercizio del diritto d'autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo
non comprende necessariamente il secondo: in tali sensi la giurisprudenza
ordinaria interpreta pacificamente la disposizione del ricordato art. 61,
riguardante appunto la facoltà di registrazione, disposizione che perciò
risulta fuor di proposito invocata a sostegno della proposta impugnativa.
Deve pertanto concludersi che la regola
applicabile alla fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 591. cit., secondo cui la
radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente
esercente il pubblico servizio di radiodiffusione é sottoposta al consenso
dell'autore. Non sussiste quindi la denunciata posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private, onde, in difetto
del presupposto della dedotta violazione del principio di eguaglianza, la
questione sollevata dalle ordinanze in epigrafe risulta priva di giuridico
fondamento.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. da
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.