Ordinanza n. 204 del 1986

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ORDINANZA N. 204

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1985 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Maraucci Alfredo e l'Esattoria di Alessandria, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che in data 28 maggio 1985 il Pretore di Alessandria ha emesso un'ordinanza del seguente testuale tenore: "Il Pretore conferma il proprio decreto 17 maggio 1985 ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 - 15 comma primo, 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione agli artt. 3, 24 comma secondo, 113 Costituzione; per le ragioni esposte nel decreto confermato ";

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione venga dichiarata inammissibile.

Considerato che nella predetta ordinanza é omessa la benché minima motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata, e che non é consentita una motivazione per relationem;

che, restando in tal modo eluso il precetto di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo comma e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 113 Cost., dal Pretore di Alessandria con ordinanza del 28 maggio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1986.