Ordinanza n. 203 del 1986

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ORDINANZA N. 203

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Nicastro Antonino, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, assumendo che detta norma, in quanto prevede il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione del limite massimo di reddito (due milioni) stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dall'art. 11 della stessa legge, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini in relazione alla sussistenza o meno di un rapporto di coniugio.

Considerato che nella predetta ordinanza manca il benché minimo riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, con ciò precludendosi il controllo da parte di questa Corte circa la rilevanza in tale giudizio della questione sollevata;

che conseguentemente questa, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Catania con ordinanza del 10 gennaio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1986.