Ordinanza n. 202 del 1986

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ORDINANZA N. 202

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1982 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino sull'istanza proposta da Faro Antonino, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, con ordinanza dell'11 dicembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 101 e 13, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, perché "consente l'emanazione di un decreto da parte del Ministro col quale é possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto" e perché comporta "un aggravamento della condanna (ed ancor più della custodia preventiva) al di sopra dei rituali schemi giurisdizionali";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, osservando, fra l'altro, che la questione é stata proposta "in una situazione in cui il magistrato si é limitato a sollevarla senza in alcun modo motivare sulla rilevanza";

considerato che effettivamente l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino con ordinanza dell'11 dicembre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1986.