Ordinanza n. 194 del 1986

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ORDINANZA N. 194

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Giancaterina Capodacqua Mauro, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 18 ottobre 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 282, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non riconosce anche all'imputato il diritto di appellare avverso l'ordinanza del giudice istruttore che impone obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 27 gennaio 1986, n. 8, di conversione con modificazioni del decreto - legge 29 novembre 1985, n. 685, il cui art. 4, nel testo modificato dall'art. 1 di tale legge, ha ulteriormente sostituito l'art. 282 del codice di procedura penale, con la conseguenza che il suo ultimo comma risulta ora cosi formulato: "L'ordinanza la quale impone, modifica o revoca talune delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successive a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'art.281";

e che, quindi, in base al nuovo assetto normativo, l'imputato é legittimato a proporre appello avverso i provvedimenti con cui s'impongono "obblighi condizionanti la concessione della libertà provvisoria";

che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v. già ordinanza n. 107 del 1986).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.